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DAL REDDITO DI CITTADINANZA ALLA MIA: ECCO COSA CAMBIA

Partirà dal 1 settembre una vera e propria rivoluzione in materia di welfare. Verranno, infatti, archiviati sia il reddito, sia la pensione di cittadinanza, sostituiti dalla Mia (misura per l’inclusione attiva). E' quanto si legge nella prima bozza di decreto attuativo del nuovo sussidio contro la povertà, annunciato dal governo a inizio anno.

Rispetto al reddito di cittadinanza, la Mia riduce il beneficio per gli ultra-sessantasettenni attuali che attualmente percepiscono la pensione di cittadinanza e per le famiglie con figli che hanno diritto all’assegno unico. Si abbassano anche le platee dei cittadini che ne hanno diritto, con la soglia Isee dagli attuali 9.360 a 7.200 euro. A breve, il testo definitivo dovrebbe approdare in consiglio dei ministri.

 

I beneficiari. Il nuovo strumento ricalca il reddito di cittadinanza. Si tratta di un beneficio economico corrisposto tramite una carta di pagamento elettronica ricaricabile (Carta Mia) al nucleo familiare. Potrà essere richiesta dai cittadini italiani e europei in possesso del diritto di soggiorno, anche permanente, o dai cittadini di paesi terzi in possesso del permesso Ue di lungo periodo.

Al momento della presentazione della domanda è richiesto l’accertamento della residenza in Italia per un periodo di almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

 

Due categorie. La prestazione sarà riconosciuta a favore di due categorie di nuclei familiari: quelle con, oppure senza almeno un componente con disabilità o minorenne o di almeno 60 anni.

 

Requisiti economici. Il diritto alla Mia scatta in presenza di un Isee relativo al nucleo familiare pari a 7.200 euro (contro i 9.360 del rdc) e un reddito familiare non superiore a 6.000 euro (come la misura precedente). Valori da moltiplicare per la cosiddetta “scala di equivalenza”, parametro legato al numero dei componenti del nucleo familiare. Più precisamente:

  • il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione non deve superare i 30.000 euro (come nel rdc) e quello relativo alla casa di abitazione i 150.000 euro ai fini Imu (vincolo non presente nella precedente misura);
  • il valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini Isee, non deve essere superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000, che può crescere di ulteriori 1.000 per ogni figlio successivo al secondo.
  • i massimali vengono ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità, che diventano 7.500 se grave o non autosufficienza.

 

Il beneficio. Si tratta di un'integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui (da adeguare con la “scala di equivalenza”). Nello specifico, la soglia cresce del 40% per ogni per componente con più di 18 anni che non usufruisce dell’assegno unico, sino a un massimo del 220% in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

I figli minori (a differenza del rdc) non sono conteggiati nella scala di equivalenza perché percepiscono l’assegno unico. In questo caso, per ciascuno di essi, viene riconosciuto un importo mensile della Mia in misura pari a 50 euro.

Non è prevista, inoltre, alcuna integrazione in caso di affitto o mutuo per la prima casa.

L’importo, inoltre, è graduato a seconda delle due diverse categorie di beneficiari:

  • alle famiglie con almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni d'età, spetta il 100%;
  • ai nuclei senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni spetta il 75% della misura calcolata.

 

La durata. Cambia pure la durata del sussidio. Il rdc spetta per 18 mesi ed è rinnovabile per altri 18 dopo un mese di stop. Per la Mia occorre distinguere:

  • alle famiglie con almeno un componente disabile o minorenne o con almeno 60 anni spetta per 18 mesi ed è successivamente rinnovabile per 12, con  uno stop di un mese da osservare ogni volta;
  • ai nuclei senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni, spetta per 12 mesi ed è rinnovabile una sola volta per sei mesi, sempre con lo stop di un mese. Poi serve un'interruzione di 18 mesi, dopo i quali si può presentare una nuova domanda.

 

Stop al beneficio. Per perdere il beneficio basterà il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua (nel rdc la decadenza scatta dopo il secondo rifiuto) e cioè a tempo indeterminato o determinato, anche in somministrazione, non inferiore a tre mesi entro 80 chilometri dal luogo di residenza. Una volta decaduta, la domanda di Mia potrà essere ripresentata dopo uno stop di almeno 18 mesi.