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CRESCE (DI POCO) L'ASSEGNO INAIL D’INCOLLOCABILITÀ

Cresce sia pur di poco l’assegno di “incollocabilità” corrisposto dall’Inail, che da primo luglio passa da 259,21 a 262,06 euro. Il nuovo valore, adeguato alla variazione dell'inflazione registrata nel 2018 (più 1,1%), è indicato nel Decreto ministeriale 48/2019. Lo speciale assegno spetta ai titolari di rendita che non sono più in condizione di svolgere un'attività lavorativa, né sono destinatari del beneficio dell'assunzione obbligatoria (secondo la legge n. 68 del 1999). 

Requisiti.  Come accennato, l’assegno di incollocabilità è una prestazione economica, erogata agli invalidi per infortunio o malattia professionale che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria. Per ottenere l’assegno, l’invalido deve avere:

1) un’età non superiore ai 65 anni;

2) un grado d’inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall'Inail;

3) un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto per gli infortuni verificatisi e per le malattie professionali denunciate a decorrere dal primo gennaio 2007.

L’importo dell’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita ed è rivalutato annualmente, con apposito decreto del Ministero del lavoro, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo. Dal primo luglio 2019, dunque l’importo è stabilito in misura pari a 262,06 euro.

La richiesta. Per aver diritto all’assegno, il lavoratore deve fare domanda alla sede Inail d’appartenenza: oltre ai dati anagrafici, deve comprendere la descrizione dell’invalidità (lavorativa ed extra lavorativa, se esistente) e la fotocopia del documento d’identità.

L’assegno può essere riconosciuto anche su espresso parere del medico Inail al momento dell’accertamento del danno permanente.


www.inail.it

Leonardo Comegna