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CONGEDO MATRIMONIALE, CHI HA IL DIRITTO ALL'ASSEGNO INPS

Maggio e giugno, insieme a settembre, sono i mesi che tradizionalmente registrano il maggior numero di matrimoni.

Ma non tutti gli sposi sanno che anche l’Inps fa loro un “regalo”. E cioè l’assegno per congedo matrimoniale. 

 

Di cosa si tratta. E' un importo che viene concesso per un congedo straordinario di otto giorni in occasione del matrimonio (civile o concordatario), da usufruire entro i 30 successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta a entrambi i coniugi quando sia l’uno, sia l’altra ne hanno diritto.

 

Gli interessati. L’assegno Inps spetta a operai, apprendisti, lavoratori a domicilio e marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che contraggono matrimonio cponcordatario o civile, lavorano da almeno una settimana e utilizzano effettivamente il congedo (assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalle nozze.

Spetta anche ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei 90 giorni prima del matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera come dipendenti – oltre che ai lavoratori assenti gustificati (in malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi eccetera). Non si ha diritto all’assegno quando si contrae il solo matrimonio religioso. Si può aver diritto a successivi assegni solo se vedovi o divorziati.

Il contributo non spetta invece ai lavoratori dell’industria con qualifica di impiegato e dirigente, ai dipendenti delle aziende agricole, delle aziende commerciali e del credito. Sono esclusi dal beneficio anche i dipendenti pubblici.

 

La misura. L’assegno in questione è pari a sette giorni di retribuzione per gli operai e apprendisti o lo stesso numero di giornate di guadagno medio giornaliero per i lavoratori a domicilio. In entrambi i casi dalla retribuzione si detrae la percentuale dei contributi a carico del lavoratore (5,54%).

Le giornate pagate salgono da sette a otto per i marittimi. In presenza di part time verticale, spetta solo per i giorni di retribuzione che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, e si detrae sempre la percentuale a carico del lavoratore.

L’assegno matrimoniale è cumulabile con l’indennità Inail per infortunio sul lavoro fino al raggiungimento dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Di conseguenza, viene corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e la somma corrisposta dall’Inail per inabilità temporanea.

Non è invece cumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione (ordinaria e straordinaria), trattamenti di disoccupazione (Naspi), perché sostituiscono la retribuzione non percepita.

Per tutto ciò, sarà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale, dato che è più favorevole. Durante il congedo matrimoniale il lavoratore conserva il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 

La richiesta. I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalle nozze, allegando certificato di matrimonio o stato di famiglia rilasciato dall’autorità comunale. In alternativa, è possibile presentare l’autodichiarazione che prova lo stato di coniugato e contiene gli estremi del matrimonio.

Se non è possibile produrre la certificazione nei termini previsti, si può presentare un certificato rilasciato dall’autorità religiosa, cioè una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione richiesta.

I lavoratori disoccupati devono presentare domanda all’Inps entro un anno dalla data del matrimonio, utilizzando: web (servizi telematici accessibili direttamente con in attraverso il portale dell’istituto oppure "invio on line di domande di prestazioni a sostegno del reddito”, funzione assegno per congedo matrimoniale); patronati, attraverso servizi telematici o contact centre (803164 gratuito da rete fissa o 06164164 da mobile a pagamento, secondo la tariffa del proprio gestore telefonico).

Per i lavoratori occupati l’assegno viene pagato per conto dell’Inps dal datore di lavoro, per i disoccupati la somma viene corrisposta direttamente dall’ente di previdenza.