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CONGEDO MATERNITÀ, POSSIBILE ASTENERSI DAL LAVORO DOPO IL PARTO

Semaforo verde dell’Inps alla possibilità di astenersi interamente dal lavoro dopo il parto. La nota dell’ente di previdenza (circolare 148/2019), che si applica a tutte le dipendenti, dà attuazione alla legge di Bilancio, che ha concesso più flessibilità alle gestanti nella fruizione del congedo.

Questa facoltà, che permette di astenersi dal lavoro entro i cinque mesi dopo il parto, è offerta come alternativa alle modalità tradizionali di fruizione del congedo di maternità. E cioè: due mesi prima della data presunta del parto e tre dopo la nascita.

I paletti   Per esercitare la nuova opzione, la lavoratrice deve farsi rilasciare una certificazione in cui lo specialista del Ssn - e, se presente il medico competente (sicurezza lavoro) della ditta - attestano che questa opzione non arreca pregiudizio alla salute di gestante e nascituro. La documentazione sanitaria va acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza (non prima né dopo) e deve certificare l'assenza di pregiudizi “fino alla data presunta del parto o fino al parto”, se dovesse avvenire più tardi del previsto.

L'indicazione di questa data è fondamentale. Infatti, l’Inps riterrà “non idonee” le certificazioni con il solo riferimento al giorno “presunto “.

La flessibilità   La lavoratrice gestante che sceglie la “flessibilità” prevista dalla legge, cioè continuando a lavorare nell’ottavo mese, può scegliere, nel corso di questo periodo, di prolungare la propria attività avvalendosi della facoltà di fruire del congedo dopo il parto. In questo caso la certificazione (di non pregiudizio alla salute) deve essere acquisita entro la fine dell’ottavo mese di gravidanza. 

La domanda   La richiesta va inoltrata esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito dell'Inps (con Pin dispositivo), selezionando la specifica opzione, oppure tramite patronato o contact centre. Deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e, comunque, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto.

L'Inps spiega che le attestazioni sanitarie devono essere prodotte al datore di lavoro e all’istituto entro la fine del settimo mese di gestazione (l'ottavo se la lavoratrice fruisce della flessibilità). Occorre inviarle in originale direttamente alla sede Inps territoriale o spedite con raccomandata, in un plico chiuso che riporta la dicitura «contiene dati sensibili». Le attestazioni prodotte all’Inps oltre questo termine devono essere state redatte nel corso del settimo mese di gravidanza (ottavo nel caso della flessibilità).

Malattia   La facoltà decade automaticamente in presenza di malattia (anche un solo giorno) prima del parto, perché comporta un rischio per la salute di lavoratrice o del nascituro. Cosa che di fatto supera il giudizio medico espresso nell'attestazione. Ne consegue chedal giorno di insorgenza della patologia, la lavoratrice inizia il periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Leonardo Comegna

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx