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COME FUNZIONA LA CASSA INTEGRAZIONE

Nei mesi di marzo e aprile, durante il lockdown, si è registrato un vero e proprio boom: oltre la metà delle imprese italiane ha utilizzato la Cassa integrazione in deroga. Questo strumento, introdotto nei mesi scorsi dal decreto Cura Italia per fronteggiare l’emergenza economica determinata dalla pandemia, ha riguardato quasi il 40% dei dipendenti del settore privato. Come funziona la Cassa integrazione guadagni, e quali sono le finalità delle varie formule? Ecco una mini-guida su quest’importante ammortizzatore sociale.

Gli obiettivi. La Cassa integrazione può scattare in costanza di rapporto di lavoro ed è finalizzata a sostenere economicamente il salario dei lavoratori dipendenti da imprese che si trovano in determinate situazioni di difficoltà, a fronte delle quali le aziende richiedono una riduzione o una sospensione del rapporto di lavoro. In pratica, la Cig consente di sollevare le aziende, in momentanea difficoltà produttiva, dai costi del lavoro della manodopera temporaneamente non utilizzata, consentendo ai lavoratori di riprendere il lavoro una volta superata tale difficoltà.

L’ammontare dell’indennità erogata dall’Inps prevede diversi tempi di durata a seconda che l’azienda abbia richiesto la Cassa ordinaria (Cigo) o quella straordinaria (Cigs). La prima è rivolta ai lavoratori del settore industriale e può essere richiesta nei periodi transitori e temporanei di particolare contrazione o sospensione dell’attività produttiva causate da eventi non imputabili al datore di lavoro.

La Cassa integrazione straordinaria, invece, può essere richiesta per far fronte a eventi aziendali strutturali che comunque non compromettano la continuazione dell’attività aziendale.

La Cassa integrazione in deroga (Cigd), ovvero l’indennità solitamente pagata dall’Inps ai lavoratori dipendenti il cui orario di lavoro è stato ridotto, a causa di una crisi aziendale, è stata estesa a tutti i dipendenti, di tutti (o quasi) i settori produttivi per fronteggiare l’emergenza sanitaria ed economica prodotta dal Covid-19.

I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti e quelle che già beneficiano della Cigs, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono chiedere la Cig in deroga per la durata massima di 18 settimane.

L’assegno ordinarioL’assegno ordinario è pari all’80% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, ma è soggetto a un limite massimo. Precisamente, l’importo non potrà superare, su base mensile, i seguenti massimali:

1) 998,18 euro lordi (massimale mensile lordo), corrispondenti a 939,89 euro al netto di contributi Inps (massimale mensile netto), se la retribuzione mensile lorda comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive (Ral, ossia la retribuzione annua lorda /12), è pari o inferiore a una retribuzione mensile “soglia” fissata per legge, attualmente pari a 2.159,48 euro;

2) 1.199,72 euro lordi (massimale mensile lordo), corrispondente a 1.129,66 euro al netto di contributi Inps (massimale mensile netto), se la retribuzione mensile lorda comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive (Ral/12), è superiore a 2.159,48 euro.

L’importo dei precedenti massimali dev’essere rapportato alle “ore” non lavorate, per le quali viene corrisposto l’assegno ordinario. Pertanto, l’assegno ordinario non potrà essere superiore all’importo derivante dal seguente calcolo: numero delle ore di lavoro non prestate, moltiplicato per il massimale orario

Il massimale orario si ottiene dividendo il massimale mensile di cui sopra (per esempio 1.199,72 euro lordi) per le ore lavorabili nel mese (per esempio 168).

Nell’esempio, il massimale orario è pari a 7,14 euro lordi (1.199,72/168), corrispondente a 6,72 netti (1.129,66/168). L’importo dell’assegno ordinario, al netto dei contributi Inps, è soggetto alla normale tassazione Irpef.

 

www.inps.it