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ASSENZA PER MALATTIA, LE REGOLE SUL COVID-19

Chi tutela il lavoratore in caso di malattia? È bene saperlo, soprattutto in questo periodo caratterizzato dall’emergenza sanitaria. Stando a quanto disposto dalla vigente normativa (articolo 2110 del Codice civile) il dipendente assente per malattia ha diritto comunque a una retribuzione, la cui misura e durata sono determinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

A seconda dei casi, questa retribuzione grava interamente a carico del datore di lavoro o dell'Inps. L’Istituto di previdenza, infatti, corrisponde un’indennità che può essere eventualmente integrata dall’azienda. Ma non basta.  Al dipendente assente per malattia, spetta anche il diritto alla conservazione del posto per un determinato periodo di tempo, nel corso del quale non può essere licenziato. La durata del cosiddetto “periodo di comporto” viene definita dalla contrattazione collettiva, ed è generalmente quantificata in 180 giorni per anno. Il periodo di assenza per malattia è inoltre computato nell'anzianità di servizio del lavoratore.

I documenti. Per fruire dell’indennità il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante. Quest’ultimo lo trasmette all’Inps in via  telematicamente immediatamente o il giorno successivo alla visita che ha attestato la malattia. A differenza del passato, il dipendente ammalato non ha più l'obbligo di trasmettere il certificato medico. Deve solo accertarsi della correttezza dei dati inseriti, ossia quelli anagrafici e quelli relativi al domicilio per la “reperibilità”, che serve all’ente per effettuare le proprie verifiche

La reperibilità. Il lavoratore ha un obbligo di reperibilità presso il proprio domicilio, per sottoporsi all'eventuale visita del medico fiscale. L’accertamento può essere disposto sia d'ufficio, sia su richiesta del datore di lavoro e la sua violazione è sanzionata. Per i lavoratori dipendenti le fasce di reperibilità sono, per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia (compresi i sabati, domenica e festivi), dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. L’assenza alla visita medica è giustificata solo in caso di necessità a sottoporsi ad accertamenti medici che non possono essere effettuati in diverso orario, per provati gravi motivi familiari o personali, oppure per cause di forza maggiore.

Tempistica. L'Inps riconosce la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Questo significa che il medico non può giustificare giorni di assenza antecedenti la visita e quindi il rilascio del certificato stesso. Solo nel caso di certificato redatto in seguito a visita domiciliare (feriale), è possibile il riconoscimento della giornata antecedente alla redazione, purché espressamente indicato dal medico curante. 

Quanto spetta. Il diritto all’indennità di malattia a carico dell’Inps decorre, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono considerati di “carenza”. Se previsto dal contratto collettivo, devono essere indennizzati dal datore di lavoro. Generalmente, l’indennità a carico dell’Istituto è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera (comprensiva dell’incidenza dei ratei delle mensilità aggiuntive) dal 4° al 20° giorno e del 66,66% dal 21° al 180° giorno. La maggior parte dei contratti collettivi stabilisce però che il datore di lavoro devece integrare l’indennità Inps, durante il periodo di conservazione del posto, fino a un determinato ammontare che può arrivare al 100% della retribuzione.

Malattia Covid-19. Il decreto legge Cura Italia (numero 18/2020) ha disposto l’equiparazione della quarantena alla malattia. In sostanza, non solo ai lavoratori che effettivamente sviluppano la malattia, ma anche a quelli sottoposti a quarantena o isolamento fiduciario vengono riconosciute l’indennità economica e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro. 

Affinché la tutela sia riconosciuta anche in caso di quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia che attesta il periodo di quarantena: il medico dovrà indicarvi gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica e, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente. In caso di malattia da Covid-19, il procedimento è analogo con un’unica differenza: il dipendente è tenuto a farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

 

www.inps.it