ASSEGNO UNICO PER BAMBINI, TUTTI GLI AUMENTI DEL 2023
Assegno unico universale più pesante per i figli più piccoli: fino a 3.150 euro, anziché 2.100, nel primo anno di vita. Lo prevede la nuova manovra economica, i cui effetti sono scattati dal 1 gennaio 2023.
Più nel dettaglio, l’importo dell’assegno è di 262,50 euro mensili anziché 175 in caso di Isee fino a 15 mila euro. Se l'indicatore è invece pari o superiore a 40.000 euro, la somma sale da 50 a 75 (gli importi non tengono ancora conto della rivalutazione dell’assegno e delle soglie Isee, in attesa di indicazioni dell’Inps).
Le famiglie con almeno tre figli, invece, avranno diritto agli stessi importi maggiorati fino a quando il bambino compirà tre anni. La cosa varrà anche per eventuali fratellini e sorelline della stessa età. Se i bimbi sono quattro o di più, la maggiorazione forfettaria di 100 euro mensili per nucleo passa a 150 euro.
Di cosa parliamo. L’assegno unico universale è erogato dall’Inps a chi esercita la responsabilità genitoriale in presenza di figli, mentre è irrilevante la condizione lavorativa. Il beneficio spetta per ogni figlio a carico – minorenne (sempre), ma anche maggiorenne, fino al compimento dei 21 anni di età (ad alcune condizioni).
Il figlio a carico fa parte del nucleo familiare ai fini Isee (non deve essere confuso con il “carico fiscale”, cioè per il calcolo dell'Irpef).
Figli maggiorenni. Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle quattro condizioni previste dalla legge, di cui almeno una, deve sussistere al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio:
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frequenza di corso di formazione scolastica o professionale o di un corso di laurea;
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svolgimento di un tirocinio o attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 euro annui;
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registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso centri per l’impiego;
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svolgimento del servizio civile universale
Nonni, nipoti e orfani. Il diritto all'assegno è esteso ai nonni per i nipoti solo in caso di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento).
Ai nuclei orfanili l'assegno spetta in caso di titolarità di pensione ai superstiti o disabilità grave (legge 104/1992).
Figli diversamente abili. In caso di figli diversamente abili non c’è limite d’età: l'assegno spetta sempre. Inoltre è concesso a prescindere da ogni altra condizione.
Per l’annualità 2022 (periodo 1 marzo 2022/28 febbraio 2023) i figli maggiorenni disabili senza limiti di età sono equiparati ai figli minorenni. In pratica:
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per i figli disabili nella fascia di età 18-20 anni, gli importi dell’assegno e delle maggiorazioni per disabilità sono equiparati a quelli dei minorenni. Anche se inizialmente per loro l’assegno era stato previsto nella misura massima di 85 euro (con Isee fino a 15.000 euro), più 80 euro, a prescindere dal valore dell'indicatore, come maggiorazione per disabilità;
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per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, per cui inizialmente l’assegno era stato previsto nella misura massima di 85 euro, l’importo è equiparato a quello dei minorenni.
In applicazione delle nuove somme, per la sola annualità 2022, cioè dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio 2023, i figli disabili beneficeranno di un assegno di massimo 175 euro (con Isee fino a 15.000) a cui vanno aggiunti, anche per i figli fino a 21 anni, come maggiorazione, fino a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza del figlio. La distinzione tra figli disabili minorenni, di 18-20 anni e over 21 tornerà ad applicarsi dal 1 marzo 2023.
Genitori separati. Se i genitori sono separati, l'assegno è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale oppure hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, mamma e papà possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due.
L’assegno viene sempre destinato interamente a un solo genitore se un provvedimento del giudice o un accordo scritto tra le parti gli concede la responsabilità o l'affidamento esclusivi. Oppure se il magistrato, nell'atto che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, abbia specificato questa decisione.