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ASSEGNI FAMILIARI, SALGONO I LIMITI DI REDDITO

Le fasce di reddito che consentono l'attribuzione degli assegni per il nucleo familiare (in sigla Anf) dal prossimo 1 luglio sino al 30 giugno 2023, crescono dell’1,9%. Lo dice la circolare Inps n. 65/2022. Che fissa, come di consueto, la misura dei redditi a cui fare riferimento per la determinazione dell'importo dell'assegno a partire dal prossimo 1° luglio 2022. Quest'anno vanno segnalate due novità.

La prima dipende alla riforma dell’assegno unico. L’Anf, infatti, spetta (dal 1 marzo 2022) solo ai nuclei familiari in cui non siano presenti figli o ai nuclei orfanili.

In altri termini, l'aggiornamento dei livelli riguarda esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti. Di conseguenza, spiega l’Inps, la rivalutazione è stata predisposta solo con riferimento alle tabelle 19, 20A, 20B, 21A, 21B, 21C, 21D.

La seconda si riferisce, ai livelli di reddito che dal 1 luglio 2022 fanno registrare un aumento dell’1,9%, per adeguarsi all’inflazione registrata lo scorso anno.

 

Cosa dice la legge. La legge n. 153/88 stabilisce, che i livelli di reddito familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1 luglio di ogni anno. Il rialzo è pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e quello immediatamente precedente.

 

Dipendenti e pensionati. Gli assegni costituiscono un sostegno per le famiglie dei lavoratori e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.

La prestazione viene annualmente calibrata secondo la tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del suo reddito complessivo. Con importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (come nel caso dei nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Reddito utile. Il reddito familiare da prendere in considerazione per l’attribuzione dell’Anf è costituito dalla somma dei redditi del richiedente e delle altre persone che compongono il nucleo. Alla formazione dell'importo contribuiscono i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef e quelli di qualsiasi natura, se superiori a 1.032,91 euro annui (2 milioni delle vecchie lire), quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte. Non devono invece essere calcolati:

i trattamenti di fine rapporto di lavoro comunque denominati e le relative anticipazioni;

i trattamenti di famiglia;

le quote di indennità di trasferta entro il limite fissato per l’assoggettamento a imposizione fiscale;

le rendite vitalizie erogate dall’Inail;

le pensioni di guerra;

gli assegni di accompagnamento corrisposti agli invalidi (compresa l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali, la speciale indennità per i ciechi parziali e l’indennità di frequenza corrisposta ai minori mutilati e invalidi civili);

l’indennizzo da parte dello stato, istituito dalla legge n. 210/1992, per chi è stato danneggiato da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

L’Anf, come stabilito dalla legge istitutiva (n. 153/1988), non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, relativi al nucleo nel suo complesso, risulta inferiore al 70% del reddito familiare. In proposito l’Inps ha precisato che devono essere considerati redditi da lavoro dipendente anche le pensioni da lavoro autonomo (pensione dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti), così come li considera tali la normativa fiscale (art. 48 del Tuir).

 

La verifica dei redditi

 

 

 

 

Reddito utile

 

Il reddito familiare da prendere in considerazione è dato dalla somma dei quelli percepiti dal richiedente e dalle persone componenti il nucleo. Concorrono i redditi assoggettabili a Irpef e di qualsiasi natura, se superiori a 1.032,91 euro annui

(2 milioni delle vecchie lire), quelli esenti e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva.

 

 

 

 

 

Reddito non rilevante

 

- trattamenti di fine rapporto lavoro;

- trattamenti di famiglia;

- quote di indennità di trasferta;

- rendite vitalizie erogate dall’Inail;

- pensioni di guerra;

- assegni di accompagnamento;

- indennizzi statali (legge n. 210/1992).