AVVOCATI, AL VIA DA OTTOBRE LA POLIZZA OBBLIGATORIA DI RC PROFESSIONALE
Scatta anche per gli avvocati l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nei mesi scorsi, del decreto attuativo sulle condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze di responsabilità civile e infortuni, si conclude un iter che era iniziato nel 2012, quando in Italia divenne obbligatoria l’assicurazione per i professionisti in genere. Con l’eccezione di medici e avvocati, per i quali si era in attesa dei decreti attuativi.
Dall’11 ottobre 2017 tutti gli avvocati dovranno avere una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, ossia a copertura dei danni provocati a terzi, compresi i clienti, nello svolgimento dell’attività. Con questa polizza la protezione scatta per errori commessi nell’esercizio di atti quali “rappresentanza e difesa dinanzi all’autorità giudiziaria o ad arbitri”, consulenza e assistenza anche stragiudiziale, redazione di pareri o contratti, assistenza del cliente nello svolgimento di attività di mediazione, e altre per le quali l’avvocato è abilitato.
La tutela deve valere anche per i fatti colposi o dolosi di personale dello studio legale, quali collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali e per i danni derivanti dalla perdita di documenti, titoli e valori ricevuti in deposito. Dev’essere attiva anche la clausola chiamata “vincolo di solidarietà”: se l’avvocato è responsabile solidalmente con altri soggetti per il risarcimento di un danno, la polizza deve coprire interamente tutte le incombenze aggiuntive che possano derivare all’avvocato.
Innovativa è la norma che obbliga le compagnie a prestare polizze di responsabilità civile per avvocati con un raggio di azione molto ampio, anche a tutela degli eredi o dei professionisti che abbiano cessato l’attività: le richieste di risarcimento devono essere accettate anche per fatti accaduti prima della data di sottoscrizione della polizza, per i quali l’avvocato non sia a conoscenza di contestazioni, attraverso la clausola chiamata di “retroattività illimitata”; terminata la carriera forense, la polizza deve prevedere un’ultrattività di almeno dieci anni («postuma decennale») a garanzia di future contestazioni insorte nel periodo di prescrizione decennale concesso ai clienti o terzi, in genere per contestare un errore professionale. Non è ammessa la disdetta da parte dell’assicuratore in caso di comunicazione di una richiesta di risarcimento (“sinistro”;) avanzata all’avvocato nel corso della durata del contratto, o durante il periodo di estensione dell’ultrattività.
Il decreto attuativo identifica sei diversi limiti di risarcimento, a seconda della fascia di rischio. Si parte da un importo di 350 mila euro, che è il massimale a copertura dei danni provocati a clienti o terzi per errore professionale, se l’avvocato ha un fatturato annuo inferiore a 3 mila euro; per arrivare a un milione se il fatturato annuo del singolo professionista è superiore a 70 mila euro. Per gli studi associati o società fra professionisti si va da uno a cinque milioni di euro come limite di risarcimento, a seconda della composizione dello studio.
Altro obbligo assicurativo per gli studi legali è quello di un’assicurazione contro gli infortuni a favore di avvocati, collaboratori, praticanti e dipendenti non soggetti Inail – occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale – e che provochino la morte (capitale minimo da assicurare 100mila euro), l’invalidità permanente (100mila euro) o inabilità temporanea (50 euro al giorno), e il rimborso delle spese mediche.
Paolo Golinucci