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  • Speciale pensionamento anticipato

SPECIALE PENSIONAMENTO ANTICIPATO

Come anticipare il pensionamento? Con la conversione in legge (n. 26/2019) del cosiddetto “Decretone” su Quota 100 e Reddito di cittadinanza, tra proroghe e novità ora ci sono diverse strade da percorrere per lasciare il lavoro prima dell’età per la pensione  di vecchiaia. Non solo la stessa Quota 100, ma anche la proroga dell’Opzione donna e dell’Ape sociale.  Da non dimenticare inoltre la cristallizzazione dei requisiti della pensione anticipata e di quelli a favore dei lavoratori precoci, mediante la temporanea disapplicazione della speranza di vita.

Le misure, tutte già operative, in queste ultime settimane hanno suscitato alcuni dubbi applicativi. Come testimonia lo stesso Inps che ha pubblicato una apposita nota (messaggio n. 1551/2019), con domande/risposte ai casi più problematici (si veda in proposito la News del 19 aprile, www.iomiassicuro.it/news/pensione-quota-100-i-chiarimenti-dellinps). Ecco una completa panoramica delle possibilità di pensionamento anticipato  attualmente previste.

 

La Quota 100. Rappresenta senza dubbio l'assoluta novità della riforma che si propone di “superare” la tanto discussa legge Fornero. Diciamo subito che si tratta di una misura introdotta in via sperimentale, ossia limitatamente al triennio 2019/2021. Consente di andare in pensione anticipata maturando, appunto, “quota 100” sommando l’età (non inferiore ai 62 anni), e gli anni di contributi (almeno 38).

Proprio perché sperimentale, “quota 100” potrà essere utilizzata entro il 31 dicembre 2021, termine entro cui occorre maturare sia l'età che la contribuzione. In quest’ipotesi non importa che entro la stessa data venga anche esercitato il diritto, e cioè sia avanzata la richiesta di pensionamento. Una volta conseguito il diritto entro il dicembre 2021, la domanda di pensione potrà essere formulata in qualsiasi momento.

 

Gli interessati. In pratica possono avvalersene tutti i lavoratori, dipendenti e autonomi, inclusi i para-subordinati (co.co.co) e i liberi professionisti senza Cassa di categoria. A patto che non siano già titolari di una pensione diretta (la reversibilità non conta). Per espressa previsione della legge, invece sono comunque esclusi:

1) militari delle Forze armate;

2) appartenenti alle forze di polizia e polizia penitenziaria;

3) il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

4) il personale della Guardia di finanza.

 

Il ritorno delle finestre.  Introdotte dalla riforma Dini del 1995, le cosiddette finestre di uscita, che riguardavano i 12 mesi (per i dipendenti) o i 18 mesi (per gli autonomi) intercorrenti fra la maturazione del diritto e l’effettivo pensionamento, erano state abolite proprio dalla riforma Fornero del 2012. Ritornano dunque con “quota 100”. La decorrenza della pensione, infatti, è così stabilita:

1) al primo aprile 2019 per i lavoratori del settore privato, che hanno maturato quota 100 entro il 31 dicembre 2018;

2) dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori del settore privato che matureranno quota 100 dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2021;

3) dal primo agosto per i dipendenti pubblici che hanno maturato quota 100 entro il 29 gennaio 2019 (il giorno in cui è stato emanato il Decreto legge su Quota 100);

4) dopo sei mesi dalla maturazione dei requisiti, per i dipendenti pubblici che matureranno Quota 100 tra il 30 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021. Loro, peraltro devono formulare domanda di collocamento a riposo con un preavviso di almeno sei mesi.

 

Personale della scuola. Rispetto alle finestre, disposizioni diverse si applicano ai lavoratori appartenenti al comparto della scuola: dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico, amministrativo e ausiliare (i bidelli). Per loro valgono le vecchie regole di pensionamento (articolo 59, comma 9, legge 449/1997).

Ai fini dell'accesso al pensionamento, la cessazione dal servizio e la decorrenza del relativo trattamento hanno effetto dalla data d'inizio dell'anno scolastico o accademico, dell'anno in cui vengono maturati i requisiti. Per cui, per esempio, l’insegnante che matura i 42 anni e 10 mesi di contribuzione entro il 31 dicembre 2020, ha diritto alla pensione con decorrenza dal primo settembre 2020.

 

I dubbi su Quota 100. Come detto, tra i requisiti richiesti per la Quota 100, vi è la mancanza della titolarità di altra pensione. Un primo quesito posto all’Inps, chiede di sapere se sia possibile conseguire il pensionamento in Quota 100 da parte di soggetti già titolari di una pensione a carico di forme di previdenza diverse dalle gestioni Inps (per esempio, di una cassa professionale).

La risposta è positiva. La titolarità di una pensione a carico di Casse di previdenza diverse da quelle gestite dall'Inps non costituisce ostacolo al conseguimento della pensione con “quota 100”. Ne consegue, ad esempio, che l’avvocato o ingegnere che fa l’insegnante, per questa attività, i cui contributi sono versati all'Inps (ex Inpdap), possa avvalersi di “quota 100”, anche se già percepisce la pensione dalla propria Cassa previdenziale.

Interessante anche il quesito relativo al titolare dell'indennità di “Ape sociale”. L'Ape sociale, lo ricordiamo, aveva chiuso i battenti il 31 dicembre 2018, ma il “decretone” l'ha prorogata per tutto l'anno 2019. Essa dà possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019 e 2020), a chi ha almeno 63 anni d'età e versa in una situazione di disagio economico.

Per tutto il periodo di “attesa” della pensione vera e propria, viene erogato un sussidio mensile (e cioè l'Ape) il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello Stato). Tra le condizioni richieste:

1) l'aver cessato l'attività lavorativa;

2) non essere titolare di pensione diretta;

3) trovarsi in una delle “particolari” situazioni previste dalla legge (essere disoccupati; o invalidi; svolgere attività gravose ecc.);

4) far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività gravose); 5) maturare una pensione di vecchiaia d'importo non inferiore a 1,4 volte l'importo del Trattamento minimo dell'Inps (poco più di 718 euro mensili nel 2019).

Il quesito formulato all'Inps, dunque, deriva dal “dubbio” se chi fruisce di Ape possa avvalersi di Quota 100, posto che l'Ape è “incompatibile” con una pensione diretta. La risposta dell'Istituto chiarisce che, nelle ipotesi in cui il soggetto beneficiario di Ape sociale divenga titolare di una pensione diretta, l'indennità Ape viene revocata dalla data di decorrenza della pensione. Ciò vuol dire, che il titolare di Ape sociale (che non è una pensione) può conseguire sì la pensione Quota 100, ma dalla sua decorrenza effettiva dovrà dire addio all'Ape non potendola più intascare.

Un altro dubbio riguarda le disposizioni agevolative in materia di maggiorazione dell'anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro. Si chiede infatti se per la maturazione del requisito contributivo dei 38 anni è possibile avvalersi delle maggiorazioni dell'anzianità, per esempio, non vedenti; invalidi in misura superiore al 74%; rivalutazione dei periodi di lavoro svolto con esposizione all'amianto ecc.),. Anche in questo caso l'Inps risponde affermativamente, cioè si tiene conto di queste maggiorazioni dell’anzianità previste per alcune particolari fattispecie.

 

Opzione donna. Si tratta di una misura a esclusivo favore delle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro dipendente o autonomo, già operativa negli anni passati. La facoltà è esercitabile a una condizione: optare per il meno vantaggioso calcolo contributivo della pensione (di tutta la pensione). Il “decretone” ha rinnovato la misura a favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età non inferiore a 58 anni se dipendenti e 59 se autonome. Per loro si applicano le “vecchie” finestre di 12 (dipendenti) e 18 mesi (autonome).

A proposito di opzione “donna” ci si è chiesto se sono utili a maturare il requisito contributivo, i contributi figurativi accreditati per periodi di malattia e disoccupazione (Naspi, Aspi ecc.). L'Inps risponde di no, spiegando che ai fini del perfezionamento del requisito di 35 anni sono utili i contributi obbligatori (quelli cioè versati durante l'attività di lavoro); i contributi da riscatto e/o da ricongiunzione; i contributi volontari; e i contributi figurativi con esclusione di quelli accreditati per malattia e per la disoccupazione. Il tutto secondo le “vecchie” regole della pensione anticipata.

 

Pensione anticipata. Come già accennato, la novità della Legge su Quota 100 è la cristallizzazione del requisito contributivo unico di pensionamento, per gli anni dal 2019 al 2026. La speranza di vita tornerà ad aggiornare il requisito dall'anno 2027. Fino ad allora, le donne potranno andare in pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi e gli uomini con 42 anni e 10 mesi. In entrambi i casi però, prima dell'accesso al riposo si applica una finestra di tre mesi. Il che vuol dire, in sostanza, che “in pensione” ci si va con 42 anni e 1 mese le donne e con 43 anni e 1 mese gli uomini.

A differenza della pensione di vecchiaia (e anche di quota 100, come visto prima), per la quale occorre maturare due requisiti per avervi diritto (età e anni di contributi), la pensione anticipata (l'ex pensione di anzianità) ha la particolarità di consentire l'accesso alla rendita sulla base di un solo requisito, quello contributivo, indipendentemente dall’anagrafe. Il requisito è identico per tutti i lavoratori, privati, pubblici e autonomi.

Il dubbio circa la pensione anticipata riguarda le finestre. E’ stato chiesto all’Inps se per la  maturazione del requisito è possibile utilizzare i contributi eventualmente versati o accreditati durante il periodo (3 mesi o 6 mesi) di apertura della “finestra”. La risposta (per la verità abbastanza scontata) è affermativa. Infatti, spiega l’ente, è utile tutta la contribuzione versata e/o accreditata precedentemente alla data di decorrenza della pensione. L’importante che l’attività lavorativa subordinata risulti cessata alla data della decorrenza.

 

Lavori usuranti. I lavoratori addetti ad attività considerate “usuranti - in possesso di un’anzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima (61 anni e 7 mesi) - possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il c.d. “sistema delle quote” (si veda tabella che segue), dato dalla somma dell'età anagrafica e anzianità. I requisiti restano “congelati” sino a tutto il 2026, perché in questi casi non trova applicazione l’adeguamento demografico.

La normativa si rivolge, molto brevemente, alle seguenti categorie:

1) addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;

2) lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno;

3) lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno;

4) addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;

5) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per il riconoscimento del lavoro usurante, queste attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa, oppure per 7 degli ultimi 10 anni.

 

La richiesta. La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio dev’essere presentata entro il primo maggio dell’anno precedente il pensionamento. Il mancato rispetto del precedente termine non ha effetti sul diritto, ma comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico pari: 1) a un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a  un mese;

 2) a 2 mesi, per un ritardo superiore a un mese e inferiore a 3;

3) a 3 mesi per un ritardo pari o superiore a 3 mesi. 

Attenzione! La richiesta di riconoscimento dell’attività usurante, non va confusa con la domanda di pensione che i lavoratori dovranno produrre, una volta ricevuto l'accoglimento dell'istanza, almeno un mese prima della decorrenza. 

 

Ape sociale. Ancora un anno di Ape sociale. Aveva chiuso i battenti il 31 dicembre 2018, ma la legge su Quota 100 ha prorogato la sua operatività anche per l'anno 2019. Ricordiamo che l'Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l'età per la pensione di vecchiaia (67 anni nel 2019-2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico. Tra i requisiti vi è anche quello di aver maturato, alla data della richiesta, una pensione di vecchiaia d'importo non inferiore a 1,4 volte l'importo della pensione minima (poco più di 718 euro mensili nel 2019).

 Qui di seguito gli interessati: 1)disoccupati da oltre 3 mesi; 2) coloro che assistono familiari disabili da almeno 6 mesi; 3) persone con invalidità pari almeno al 74%; 4) chi svolge lavori gravosi, e cioè:

1) operai edili;

2) autisti di gru e macchine per l’edilizia;

3) conciatori;

4) macchinisti e personale viaggiante;

5) autisti di mezzi pesanti,

6) infermiere e ostetriche ospedaliere turniste;

7) badanti;

8) maestre d’asilo;

9) facchini;

10) personale addetto ai servizi di pulizia e gli operatori ecologici.

11) operai siderurgici e del vetro;

12) operai agricoli;

13) marittimi e pescatori.

Per accedere all’anticipo gratuito occorre avere un minimo di 30 anni di contributi, che diventano 36 per chi è impiegato in lavori gravosi.

Uno sconto speciale è previsto a favore delle lavoratrici donne e, in particolare, alle “madri”: hanno diritto allo sconto di un anno per ogni figlio (fino a un massimo di due anni ) per il requisito contributivo (30 o 36 anni) di accesso all'Ape. Pertanto, le madri con due figli possono accedere all'Ape con 28 anni di contributi (34 anni, se risultano addette a lavori gravosi), mentre quelle con un figlio con 29 anni di contributi (35 anni per i lavori gravosi).

L’assegno, erogato dall’Inps, consiste in un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello Stato).

 

Lavoratori precoci. Sono chiamati “precoci” i lavoratori che possono far valere almeno 12 mesi di contributi per periodi di lavoro effettivo prestato prima dei 19 anni d'età. Se versano in determinate situazioni (disoccupato, invalido, impegnato in attività usuranti o gravose oppure beneficiario di permessi della legge n. 104/1992 ecc.), i precoci possono accedere alla pensione anticipata con soli 41 anni di contributi. A loro favore, la legge su Quota 100 ha abrogato gli incrementi della speranza di vita che avrebbero dovuto scattare il primo gennaio 2019 (cinque mesi) e il primo gennaio 2021. Per cui il requisito unico contributivo per il triennio 2019-2021 rimane fissato a 41 anni. In cambio, però, introduce anche per loro la finestra di tre mesi.

Gli interessati sono gli stessi che hanno accesso all’Ape sociale (disoccupati da oltre 3 mesi; coloro che assistono familiari disabili e le persone con invalidità pari almeno al 74%).

 

www.inps.it

Leonardo Comegna