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PENSIONE: QUOTA 100, I CHIARIMENTI DELL’INPS

Il professionista pensionato può fruire di “Quota 100” per una seconda pensione dell'Inps. Il trattamento erogato da una cassa professionale, infatti, non impedisce il ricorso alla misura per il pre-pensionamento introdotta dal famoso “decretone (legge n.26/2019). Cosa che succede, invece, con le pensioni vengono erogate dalle gestioni previdenziali dell'Inps. Lo precisa l'Istituto di previdenza in una nota (messaggio n. 1551/2019), in cui fornisce alcuni chiarimenti circa le nuove disposizioni in materia di “Quota 100”, “opzione donna” e pensione anticipata. Si tratta di una serie di risposte ad alcuni quesiti, provenienti dai lavoratori, che interessano molteplici situazioni prodotte dalla nuova normativa.

Quota 100. I primi chiarimenti riguardano la “quota 100”, con cui è possibile pensionarsi con almeno 62 anni d'età e 38 anni di contributi, con decorrenza successiva di tre mesi (la cosiddetta finestra). Un soggetto chiede di sapere se sia possibile conseguire la pensione da parte di chi è già titolari di una pensione a carico di forme di previdenza diverse dalla gestione Inps. La risposta è affermativa: la titolarità di pensione a carico di forme diverse da quelle Inps, risponde l’Istituto di previdenza, non costituisce ostacolo al conseguimento della pensione con Quota 100.

Un altro quesito riguarda la contribuzione utile a perfezionare i 38 anni di contributi per chi si trova interamente nel sistema contributivo. In proposito l’ente spiega che, ai fini del computo dell’anzianità contributiva:

1) non concorrono i contributi volontari;

 2) la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;

3) è utile la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (per esempio, periodi di percezione dell’indennità di Aspi).

Compatibilità con Ape. Altri due quesiti riguardano i cosiddetti “apisti”, cioè i titolari di Ape, sociale oppure volontario, che chiedono se per loro è possibile per loro avere accesso a quota 100. La risposta è affermativa. Anche se Ape sociale e Ape volontaria sono incompatibili con la pensione diretta, spiega l’Inps, questo non comporta l’impossibilità assoluta di conseguire una pensione con quota 100. Anche se il pensionamento, naturalmente, comporterà la revoca di tali trattamenti dal momento della decorrenza della pensione con Quota 100, perché non è possibile godere nello stesso periodo temporale di entrambi gli strumenti.

Opzione donna. Ne possono usufruire le lavoratrici in possesso, entro il 31 dicembre 2018, di almeno 58 anni d'età (59 anni se autonome) e 35 anni di contributi, che in cambio riceveranno una pensione calcolata con il meno vantaggioso sistema contributivo. Anche in questo caso esiste la finestra (12 mesi o 18 mesi in caso di autonome), che in questo caso non rappresenta una novità. Un quesito chiede di sapere quale contribuzione è utile al perfezionamento dei 35 anni. L'Inps spiega che sono utili tutti i contributi (obbligatori, riscatto, ricongiunzione, volontari, figurativi), eccetto quelli accreditati per malattia e per disoccupazione (Naspi, Aspi).

Pensione anticipata. La nuova legge blocca a  42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne) il requisito contributivo (che prescinde dall’età anagrafica) di pensionamento fino al 2026, anche in questo caso con l’inserimento della finestra trimestrale. Qualcuno chiede di sapere se è possibile valutare i contributi pagati durante il periodo della finestra, e se durante questo periodo è possibile intraprendere un nuovo rapporto di lavoro dipendente. L'Inps risponde a tutto affermativamente, ferma però la necessità, nel secondo caso, di cessare il rapporto di lavoro prima della liquidazione della pensione.

Lavoratori precoci. I lavoratori con almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivo svolto prima dei 19 anni (definiti precoci), se versano in determinate situazioni (disoccupato, invalido, usuranti, ecc.), possono accedere alla pensione con 41 anni di contributi, con la finestra di tre mesi.

A proposito della decorrenza della finestra, l'Inps spiega che questa parte dalla data di perfezionamento del requisito contributivo (41 anni) e che, in ogni caso, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al perfezionamento degli altri requisiti e condizioni (per esempio i tre mesi d’inoccupazione richiesti ai disoccupati).

 

www.inps.it

Leonardo Comegna