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  • SPECIALE TREDICESIMA

SPECIALE TREDICESIMA

Si avvicinano le festività e inizia il conto alla rovescia per la gratifica natalizia, meglio nota come tredicesima. Costituisce una mensilità aggiuntiva ed è legata alle esigenze di assicurare attraverso l’accantonamento di quote di retribuzione, una disponibilità maggiore di mezzi economici in occasione di momenti e circostanze per le quali si ritiene che il lavoratore ne abbia maggior necessità, come appunto il Natale.

Quest'anno la gratifica arriverà nel portafoglio di 16 milioni di pensionati e di 17,8 milioni di lavoratori dipendenti. L'importo complessivo, secondo l’ufficio studi della Cgia di Mestre, ammonterà a 45,7 miliardi di euro, al netto degli 11,8 che incasserà il fisco.

Ma vediamo insieme cos’è e come funziona, attraverso una piccola guida, con un approfondimento sul calcolo per vedere quanto spetta, a chi spetta e quando la si paga.

 

La storia. In origine la tredicesima nasce come gratifica natalizia, ossia come retribuzione aggiuntiva in occasione delle festività di fine anno, concessa ai lavoratori dal proprio datore, senza alcun vincolo né obbligo. Solo in seguito, nel 1937, venne introdotto l’obbligo all’interno del contratto collettivo metalmeccanica industria, di corrispondere agli impiegati una mensilità in più rispetto alle 12 annuali. Nel 1946 quest’obbligo fu esteso anche agli operai.

Bisogna attendere parecchi anni, precisamente il 1960, prima che l’estensione riguardi i lavoratori di tutti i settori. Attualmente, infatti, questa mensilità aggiuntiva è di fatto obbligatoria per tutti i dipendenti, sia che abbiano un contratto a tempo determinato, sia indeterminato, tanto a tempo parziale quanto pieno. Senza dimenticare i pensionati, ai quali provvede direttamente l’Inps.

 

Le voci della busta paga. Vediamo quali voci della busta paga incidono nel calcolo della tredicesima. Va detto, innanzitutto, che la tredicesima si calcola sulla retribuzione globale di fatto e nello specifico tiene conto di:

1) minimo contrattuale o paga base;

2) indennità di contingenza;

3) superminimi individuali o assorbibili;

4) scatti di anzianità;

5) eventuale Edr o o terzo elemento.

Anche tutte le indennità corrisposte a carattere continuativo (per esempio quella di cassa) e gli elementi presenti in maniera fissa nella parte iniziale del cedolino compongono la mensilità aggiuntiva.

I compensi legati a straordinari, festivi, maggiorazioni non devono invece essere considerati perché privi del carattere di continuità. Questo in linea generale: possono infatti esserci situazioni in cui alcuni elementi rientrano nel computo della retribuzione utile, perché corrisposti in maniera assidua, per esempio l’indennità di turno notturno.

 

Tempo determinato. Per sapere se a dicembre l’importo spettante della gratifica natalizia sarà completo o meno bisogna innanzitutto individuare il periodo di maturazione. La tredicesima si divide in tanti ratei quanti sono i mesi dell’anno, cioè 12. Nel caso di assunzione o cessazione del rapporto in corso d’anno, la tredicesima va rapportata all’effettivo servizio prestato. Devono essere liquidati tanti dodicesimi quanti sono i mesi di lavoro prestato. Per cui, se la tredicesima è composta di 12 dodicesimi di una paga mensile, se il rapporto di lavoro in un anno dura sei mesi, questa sarà pari a 6/12.

Assenze negative e positive.  Guardiamo prima le assenze che consentono la maturazione della tredicesima. A questa categoria appartengono:

1) ferie, permessi e riposi annui;

2) festività nazionali e infrasettimanali;

3) assenze per malattia e infortunio sul lavoro, nei limiti del periodo di computo;

4) congedi per maternità e paternità;

5) riposi giornalieri per allattamento;

6) congedo matrimoniale.

Le assenze che, invece, incidono in maniera negativa sono:

1) congedi parentali e per malattia del bambino;

2) periodi di aspettativa per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o ricoprire cariche sindacali, provinciali e nazionali;

3) permessi non retribuiti;

4) assenze ingiustificate;

5) assenze per sciopero.

Nel part-time la maturazione segue le stesse regole di un contratto a tempo pieno, ma l’importo è maturato in proporzione all’orario di lavoro parziale.

 

CalcoloIn linea generale la gratifica natalizia si corrisponde attraverso l’elaborazione di un cedolino paga a parte in cui viene indicata la retribuzione lorda corrispondente all’importo della mensilità aggiuntiva. Ma come si calcola la tredicesima netta? Si applica, prima di tutto, la quota del contributo Inps, generalmente pari al 9,19%. Individuando così l’imponibile fiscale da assoggettare all’Irpef.

A differenza della somma indicata nel cedolino dello stipendio, su cui vanno applicate le detrazioni fiscali (coniuge e figli a carico) nelle mensilità supplementari non si applicano detrazioni. Pertanto, la tassazione è più alta rispetto agli altri mesi.

 

Quando si pagaIn effetti non esiste una data precisa di pagamento, sicuramente prima o in concomitanza della vigilia (il 24 dicembre), come nel commercio e industria metalmeccanica. Ma è bene controllare il proprio Ccnl, che di solito prevede dei tempi più precisi.

 

Tredicesima e cassa integrazione. Quali sono gli aspetti da tener conto nel calcolo della mensilità aggiuntiva? A causa dell’emergenza-Covid e degli interventi normativi per salvaguardare l’economia e i livelli occupazionali, si parla sempre più  di cassa integrazione. Gli effetti della Cig sulla tredicesima cambiano in funzione di: cassa integrazione a zero ore o in riduzione di orario e quanto previsto dal contratto collettivo o accordo sindacale.

Nei casi di Cassa integrazione a orario ridotto di norma matura la tredicesima mensilità, a meno che il contratto collettivo o l’accordo sindacale di accesso alla Cig non prevedano diversamente.

Con il termine “orario ridotto” s’intendono le ipotesi in cui il lavoratore si assenta in cassa solo per parte dell’orario giornaliero previsto dal contratto di assunzione o nelle intese successivamente concluse con l’azienda.

Un esempio, l’operaio Rossi assunto con orario a tempo pieno per 40 ore settimanali distribuito su cinque giorni dal lunedì al venerdì. Nella settimana dal 19 al 25 ottobre presta l’attività dal lunedì al venerdì per sei ore giornaliere, mentre nelle restanti due è assente in cassa integrazione. Il signor Rossi risulterà quindi a orario ridotto, avendo svolto nella settimana interessata trenta ore di lavoro e dieci di Cig. Si considera a orario ridotto anche chi, nelle ore non di cassa integrazione, si assenta dal lavoro per ferie, permessi, malattia, maternità, allattamento, permessi (legge n. 104/1992) e altre ipotesi di astensione giustificata.

Gli accordi sindacali possono eventualmente prevedere la maturazione della tredicesima in proporzione alle ore di Cig fatte nel mese. In questo caso si assume l’ammontare delle ore lavorabili nel mese (ipotizziamo 176) e il numero delle ore di cassa: 50 ore di cassa / 176 ore lavorabili nel mese = 0,28410. Nel mese in questione, pertanto, il signor Rossi maturerà non un rateo intero di tredicesima bensì 1 – 0,28410 = 0,7159.

 

Tredicesima in Cig a zero ore. In questi casi il dipendente si assenta per l’intera giornata lavorativa. Per esempio, se l’orario di lavoro è previsto pari a cinque ore il lunedì e in quella stessa giornata si totalizzano cinque ore di cassa, questa sarà considerata Cig a zero ore.

I contratti collettivi o gli accordi sindacali possono prevedere in caso di Cassa a zero ore:

1) maturazione della tredicesima a prescindere dalle ore di fruizione della Cig;

2) maturazione della tredicesima in proporzione alle ore di Cig (come nell’esempio precedente);

3) non maturazione della tredicesima se i giorni di Cig a zero ore sono superiori alla metà di quelli lavorabili nel mese.

Sull’ultimo punto, occorre prendere a riferimento il numero di giorni nel mese in cui il dipendente è stato assente in Cig a zero ore e rapportarli a quelli lavorabili nel mese.

Prendiamo il caso di settembre 2022 e del dipendente signor Rossi con orario 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. Nel mese in questione i giorni lavorabili (esclusi sabati e domeniche) sono ventidue. Ipotizziamo che Rossi sia stato assente in Cig a zero ore per tredici giorni. In questo caso, il rapporto sarà: 13/22 = 0,59. Di conseguenza le giornate di Cassa superano la metà di quelle lavorabili nel mese, pertanto Rossi non maturerà il rateo di tredicesima di settembre. Al contrario, se le giornate di assenza fossero state 11, il rapporto sarebbe 0,5 e Rossi avrebbe comunque maturato il rateo di tredicesima. Lo stesso criterio può essere assunto con riferimento alle ore lavorabili nel mese, rapportandolo alla Cassa fatta nello stesso periodo: ore di Cig/ore lavorabili del mese.

 

La tredicesima di badanti, baby sitter e colf. Il Natale si avvicina anche per colf, badanti e baby sitter. Entro il mese di dicembre (il periodo utile migliore è compreso tra il 14 al 20), deve essere quindi corrisposta la tredicesima. Le disposizioni in materia, per quanto riguarda il personale domestico, sono contenute in una vecchia legge del 1953. Se ne occupa comunque anche il contratto di categoria, a cui è sempre consigliabile far riferimento per evitare possibili contestazioni.

L’accordo collettivo dice che alla collaboratrice domestica, indipendentemente dall’entità, giornaliera o settimanale, della prestazione lavorativa, spetta una gratifica natalizia pari ad una mensilità, da corrispondersi entro il mese di dicembre.

 

Paga mensile o settimanaleQuando la colf viene retribuita a mese, il calcolo della tredicesima è di estrema facilità. A dicembre è sufficiente corrispondere un mensile doppio: metà a titolo di retribuzione corrente e l’altra metà a titolo di gratifica natalizia. In presenza di un sistema di pagamento settimanale, per ricavare l’importo della gratifica occorre portare la paga a livello annuo, moltiplicandola cioè per 52 (le settimane contenute nell’anno), e dividendo il risultato per 12 (i mesi dell’anno). Per una paga settimanale di 100 euro, per esempio, la tredicesima risulta pari a 434 euro: 100 x 52 = 5.200: 12 = 434.

 

Colf a oreSe invece la domestica è retribuita ad ore, il caso più ricorrente, è necessario anzitutto determinare il salario settimanale, che si ricava moltiplicando la paga oraria dell’ultimo periodo per il numero delle ore di attività effettuate nel corso della settimana. Una volta calcolato questo compenso, si procede con lo stesso metodo descritto in precedenza: si moltiplica quindi l’importo per 52 e si divide il risultato per 12. Pertanto, alla colf che percepisce 8,50 euro l’ora e svolge una attività di 15 ore settimanali (tre ore al giorno da lunedì a venerdì), spetta una tredicesima di 552,50 euro. Questo il conteggio: 8,5 x 15 x 52 = 6.240: 12 = 552,50.

 

Meno di un annoLa gratifica natalizia è pari a un’intera mensilità solo se la collaboratrice ha lavorato per l’intero anno.  In caso contrario, la tredicesima deve essere ridotta in modo proporzionale (in dodicesimi); le frazioni pari o superiori a 15 giorni si computano per intero. Se la colf è stata assunta il 16 aprile 2022 la gratifica natalizia dev’esserle corrisposta nella misura di otto dodicesimi.

 

Più rapporti. Capita che la domestica a ore svolga la propria attività presso più famiglie. In questi casi ciascun datore di lavoro è tenuto a corrispondere la tredicesima mensilità in relazione al servizio prestato e al salario corrisposto.

 

Adempimenti InpsLa corresponsione della gratifica natalizia non comporta alcun particolare adempimento nei confronti dell’Inps. Il datore di lavoro, infatti, ha già assolto l’obbligo contributivo con i versamenti trimestrali e nel calcolo del salario soggetto a contributi deve aver tenuto conto, volta per volta, del rateo di tredicesima mensilità.