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SICURI DAI DANNI A TERZI

Nel caso delle coperture di responsabilità civile la finalità è di garantire all'assicurato il rimborso delle somme che potrebbe essere chiamato a risarcire a terzi per fatti di cui sia giudicato civilmente responsabile: in pratica la compagnia si sostituisce al “colpevole” nel gestire e pagare il sinistro al danneggiato. L’impresa interviene (entro il massimale stabilito in polizza) soltanto se l'assicurato è chiamato dalla legge a risarcire un danno, fisico o materiale. La più nota, perché obbligatoria, è la polizza di rc auto: accanto, a questa, però, esistono coperture che garantiscono all'assicurato il rimborso dei danni più diversi che può avere involontariamente procurato a terzi. Non sono polizze obbligatorie, ma è assolutamente consigliabile averne una, perché i casi in cui tu o un tuo familiare potete provocare un danno a terzi sono parecchi. E il danno può essere molto grande: infatti, mentre in caso di furto o incendio della casa o dell’auto la misura del danno corrisponde al valore dei beni assicurati (che può essere definito a priori), nel campo della responsabilità civile entrano in gioco terze persone, e la misura del risarcimento che si può essere chiamati a pagare non è quantificabile se non dopo l’evento. A seconda della persona che lo subisce, infatti, lo stesso danno può raggiungere valori molto diversi: far cadere un vaso su un ricco imprenditore costa molto di più, anche se il vaso che cade è uguale!! Conviene quindi che tu opti per un massimale elevato: i costi, fra l’altro, non variano di molto. La polizza di rc rimborsa sia i danni prodotti direttamente dall'assicurato, sia quelli provocati da una persona del cui operato egli deve rispondere (come i figli minori), che derivano da un oggetto di sua proprietà o, infine, dalla proprietà o locazione della casa. Generalmente non sono invece considerati terzi (e quindi non hanno diritto al risarcimento) il coniuge, i genitori, i figli e ogni altro parente che conviva con te e le persone che abbiano un rapporto, anche occasionale, di dipendenza e subiscano un danno per motivi di servizio. Generalmente, invece, possono essere rimborsati anche i danni subiti da collaboratori domestici come colf, baby-sitter o badanti, anche se non sono assunti regolarmente.