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PER LA CORTE COSTITUZIONALE È LEGITTIMO IL PRELIEVO SULLE PENSIONI D’ORO

Questa volta, la Corte costituzionale salva il ticket sulle pensioni d'oro introdotto per un triennio (2014/2016) dal governo Letta con la legge Finanziaria del 2014. Secondo i giudici della Consulta, il prelievo sulle pensioni d’importo più elevato va considerato come “contributo di solidarietà interno al circuito previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema”; viene quindi esclusa la natura tributaria. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, “pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti”, sia “comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate”.

Di cosa si tratta. La norma ritenuta illegittima dai numerosi ricorrenti (ossia l’articolo 1,  comma 486 della legge 147/2013) stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi  dei  trattamenti  pensionistici complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps,  è  dovuto un “contributo di solidarietà” a favore delle  gestioni  previdenziali obbligatorie, pari al 6% della parte eccedente  il  predetto importo lordo annuo fino all'importo di  20  volte  il minimo, nonché pari al 12%  per  la  parte eccedente l'importo annuo di 20 volte il trattamento minimo e al 18% per la parte eccedente l'importo di 30 volte il  minimo.

I precedenti. Provvedimenti simili erano stati varati già nel 2011, ma la Consulta li aveva dichiarati illegittimi nel giugno 2013 (con sentenza 116/2013), perché applicati ai soli pensionati del prelievo e per la loro natura tributaria e strutturale. Questa volta, a salvare la norma dalla scure della Corte costituzionale è stata la scelta del governo di allora di destinare il prelievo alle gestioni previdenziali obbligatorie e non più genericamente alle Casse dello stato. Analoga disposizione, il cosiddetto “contributo di perequazione”, introdotto dalla manovra economica del 2011 (riforma Monti-Fornero) non ha infatti superato il vaglio della Consulta, che lo ha dichiarato incostituzionale in quanto avente natura tributaria, cioè d’imposta finalizzata al risparmio della spesa pubblica, mancando così di rispettare i principi di uguaglianza perché applicato a un’unica categoria di cittadini, e cioè ai soli pensionati. Agli introiti del contributo 2014/2016, poi, è stata anche assegnata una valenza solidaristica, in quanto potevano essere destinati al finanziamento d’interventi a favore dei lavoratori esodati. Un ulteriore elemento che ha contribuito alla bocciatura del giudice delle leggi è il campo di applicazione più ristretto per il ticket. Mentre il vecchio si riferiva a tutte le pensioni obbligatorie e anche a quelle integrative (quelle erogate dai fondi complementari), l’attuale contributo di solidarietà fa riferimento soltanto alle prime. Sull'entità delle somme sottratte ai pensionati d’oro e la loro effettiva destinazione non sono mai stati diffusi dettagli. Dobbiamo quindi ritenere che siano finite all'interno del bilancio degli enti previdenziali che, in sostanza, hanno avuto mano libera per il loro utilizzo.