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NEO PAPÀ, NEL 2018 QUATTRO GIORNI DI ASSENZA PAGATA

Quest’anno i neo papà potranno starsene a casa per quattro giorni e intascare lo stipendio per intero. Lo comunica l’Inps con un’apposita nota (messaggio n.894/2018), in cui comunica che, invece, per le nascite avvenute nel 2017 i giorni di congedo sono solo due. Il congedo obbligatorio di maternità, un tempo era tradizionalmente una misura prevista in favore delle sole lavoratrici: solo in caso di morte o assenza della madre ne diventava titolare il padre.

Di cosa parliamo.  Il “congedo di paternità”, introdotto per la prima volta dalla Legge Fornero di riforma del mercato del lavoro del 2012, consiste nell’obbligo, per il lavoratore padre, di fruire di quattro giornate (anche in modo non continuativo), di assenza retribuita entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Le giornate di congedo riconosciute al papà, non vanne intese come un’alternativa all’astensione obbligatoria della lavoratrice madre, ma si aggiungono a quelle della mamma del neonato.

Oltre ai quattro giorni di astensione obbligatoria, il lavoratore padre ha la possibilità di godere di un’ulteriore giornata di assenza, in questo caso facoltativa, ossia fruibile in alternativa all’astensione della lavoratrice madre. Deve quindi essere sottratta dai giorni spettanti al congedo obbligatorio di maternità. In totale, dunque, nel 2018 i giorni di assenza del padre in relazione alla nascita del figlio sono quattro, elevabili a cinque previo accordo con la madre. 

Stipendio pieno. Per il periodo di astensione obbligatoria, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un'indennità giornaliera a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione, nonché ai contributi figurativi ai fini pensionistici (come previsto per le donne). Praticamente, il papà, durante le giornate di assenza, percepisce stipendio e contributi in misura piena, come se si trattasse di normali giornate lavorate. L’indennità è di regola pagata dall’azienda, la quale poi potrà conguagliare la somma nel momento in cui provvede al pagamento dei contributi previdenziali all’Inps.

La domanda. Almeno quindici prima dell’evento (sulla base della data presunta del parto) l’interessato  deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire dell’assenza.  La forma scritta può tuttavia essere sostituita dall'utilizzo del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Per il congedo facoltativo è necessario allegare alla richiesta una comunicazione della lavoratrice madre, con cui dichiara di rinunciare a un numero di giornate del congedo obbligatorio di maternità corrispondenti alle assenze facoltative fruite dal padre. La stessa dichiarazione dev’essere inviata anche al datore di lavoro della madre.

Quando paga l’Inps. La domanda dev’essere presentata direttamente all'Inps per i lavoratori per i quali è l’ente che provvede al pagamento dell'indennità di maternità. Si tratta dei lavoratori agricoli, stagionali, addetti ai servizi domestici e familiari (colf e badanti), lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione, nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine. 

www.inps.it

Leonardo Comegna