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FESTA DELLA MAMMA, ECCO LE AGEVOLAZIONI PER LA MATERNITÀ

Il 13 maggio è la festa della mamma. Approfittiamo della ricorrenza per una panoramica  sulle agevolazioni riservate alle mamme, esplorando i vari  bonus a sostegno della maternità e delle famiglie.

Bonus mamma domani. E’ il contributo una tantum dato alle donne in gravidanza, all’ottavo mese di gestazione, indipendentemente dal reddito. L’importo è di 800 euro.

Bonus bebè. Il bonus bebè viene erogato per il primo anno di vita (e non più per i primi tre anni, come avvenuto sino al 2017) di un bimbo nato, adottato o avuto in affidamento a partire dal primo gennaio 2018. Questi sono i limiti di reddito cui sono vincolate le somme prefissate:

1) assegno da 80 euro al mese per dodici mesi per le famiglie con l’Isee (l’indice di “ricchezza”) fra i 7mila e i 25mila euro annui;

2) assegno da 160 euro al mese per dodici mesi per chi ha l‘Isee sotto i 7.000 euro l’anno.

Bonus asilo nido. Il bonus asilo nido è un contributo economico destinato alle famiglie con figli piccoli (nati dal primo gennaio 2016), indipendentemente dal reddito Isee. Si tratta di mille euro all’anno, spalmati su 11 mesi (90,90 euro al mese), ed erogati al massimo per tre anni. Questa misura di sostegno è estesa anche ai bimbi che hanno malattie croniche gravi e ricevono cure e sostegno a domicilio

Contributo nido e baby sitting. Per le mamme lavoratrici che rinunciano al congedo parentale facoltativo, rientrando prima in servizio, ci sono contributi per pagare le rette del nido o le baby sitter. L'importo massimo è di 600 euro mensili per 6 mesi per le dipendenti,  dimezzati nella durata ( 3 mesi)  per le lavoratrici autonome.

Contributi figurativi alla mamma che lavora. Le riforme previdenziali degli ultimi anni da una parte, e la legge n. 53/2000 (quella dei congedi parentali) dall’altra, hanno conferito alla maternità una particolare tutela che si riflette anche sull’aspetto pensionistico. Per beneficiare dei contributi figurativi durante i periodi di assenza in seguito a maternità non sono richiesti particolari requisiti di anzianità contributiva: è sufficiente la sola iscrizione all’Inps. Queste sono le agevolazioni previste.

Astensione obbligatoria. Va da due mesi prima della data presunta del parto, rilevabile dal certificato medico di gravidanza, a tre mesi dopo la data effettiva. La legge 53/2000 prevede, a determinate condizioni, la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto. Il mese che così viene risparmiato va ad aggiungersi ai tre di astensione obbligatoria,  successivi alla nascita del bimbo.

Astensione facoltativa. Trascorso il periodo obbligatorio, la madre lavoratrice può usufruire, entro l’ottavo anno di età del bambino, di un periodo di assenza facoltativa, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi

Il periodo di astensione facoltativa sino a sei mesi è coperto da contribuzione figurativa, con valore pari alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si colloca l’assenza dal lavoro. Se si superano i sei mesi, la quota eccedente è coperta anch’essa da contribuzione  figurativa, ma in misura ridotta: il valore retributivo è pari al 200% dell’assegno sociale (nel 2018 ogni settimana viene coperta da un valore pari a 227 euro).

Se il bimbo si ammala. La tutela vale anche per le mamme che devono seguire i figli malati di età inferiore a otto anni.

In questi casi la lavoratrice ha il diritto di assentarsi dal lavoro ogni volta che lo ritenga opportuno, con il solo obbligo di presentare il certificato medico (rilasciato da un sanitario liberamente scelto) attestante la malattia  del bambino. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio è previsto l’accredito della contribuzione figurativa. Successivamente, e fino al compimento dell’ottavo anno, la copertura può avvenire, a richiesta dell’interessata, con riscatto (cioè a pagamento, come previsto per il recupero degli anni di università), oppure con  il versamento di contributi volontari.

Mamme giovani. Oltre a estendere le regole della contribuzione figurativa Inps agli altri regimi previdenziali (per esempio quelli pubblici), la riforma Dini del 1995 ha introdotto alcune agevolazioni a favore delle donne lavoratrici. Gli accrediti figurativi sono riservati solo a coloro che riceveranno la pensione interamente calcolata con il nuovo sistema contributivo (i giovani, in pratica) e per i periodi successivi al 31 dicembre 1995. Ecco le coperture figurative previste:

1) 170 giorni per le assenze dal lavoro dovute all’educazione di ogni figlio (sino al sesto anno di età);

2) 25 giorni l’anno fino a un massimo di 24 mesi per l’intero arco della vita assicurativa se la lavoratrice si assenta per assistere i figli sopra i sei anni;

3) in caso di maternità, alla donna che lavora è riconosciuto, dal primo gennaio 1996, un “bonus”, cioè un anticipo rispetto all’età minima di accesso al pensionamento, di quattro mesi per ogni figlio, sino a un massimo di un anno. In alternativa all’anticipo, la lavoratrice può scegliere di utilizzare il “bonus” per incrementare la misura della pensione, attraverso l’applicazione di un coefficiente maggiorato di un anno (per uno o due figli), o di due (nel caso di tre o più figli). Il bonus spetta indipendentemente dall’assenza dal lavoro da parte della donna lavoratrice.

Al riguardo l'Inps, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha detto che sino a oggi sono stati poco più di 4.200 le lavoratrici, prevalentemente del pubblico impiego, ad aver chiesto ed ottenuto l'accredito figurativo in questione ai fini pensionistici.

Cosa fare. Sul portale dell’Inps (www.inps.it) si trovano informazioni dettagliate e istruzioni per le domande e l’erogazione dei contributi di competenza dell’istituto di previdenza, quasi tutti. A disposizione, per chiarimenti e inoltro delle richieste, vi sono il contact center (803.164 gratuito da rete fissa; oppure 06/164164 da rete mobile, a pagamento, in base alla tariffa applicata dai singoli gestori telefonici) e gli sportelli degli uffici periferici dell’ente. Anche patronati e Caf (i centri di assistenza fiscale) offrono consulenza e assistenza. Meglio informarsi bene prima di presentare più istanze, visto che alcuni aiuti sono cumulabili, altri no.

www.inps.it

Leonardo Comegna