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USURATI IN PENSIONE PRIMA, L’INPS ILLUSTRA LE REGOLE

La fatica anticipa il pensionamento.  Gli addetti alle lavorazioni particolarmente “a rischio salute” per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività, ovvero, per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono ottenere la pensione subito, senza aspettare l’apertura della c.d. finestra mobile (slittamento di dodici mesi della decorrenza). E non subiranno gli adeguamenti alla “speranza di vita”, previsti per gli anni dal 2019 al 2025.  A ricordarlo è l'Inps (circolare n. 90/2017), illustrando la nuova disciplina per l'accesso anticipato alla pensione contenuto nella Legge di Bilancio 2017.

Della questione relativa ai lavori cosiddetti usuranti si è parlato la prima volta con la riforma Dini  del 1995, che prevedeva a un anticipo sull’età per la pensione di  vecchiaia: un’agevolazione che, però, non fu mai concretizzata per mancanza di risorse. Una decisa svolta si ebbe nel 1997, quando, il Ministero del lavoro pubblicò un elenco delle lavorazioni riconosciute come particolarmente usuranti, cui seguì, nel 2003, la specifica che faceva rientrare i “turnisti” notturni e nel 2011 gli addetti alle linee a catena. Poi fu il turno della la riforma Fornero, che ha  inasprito i requisiti (con l’adeguamento demografico) facendo peraltro  rivivere  il sistema delle famose “quote” (somma di anni di contribuzione e anni di età), e ha aggiunto la famosa “finestra mobile” che costringeva l’aspirante pensionato a stare in panchina per un anno. Insomma, nel 2012 gli “usurati” sono andati in pensione con quota 96 (36 anni di contributi ed età minima di 60 anni) e nel 2013 con quota 97,3 (età minima di 61 anni e 3 mesi). Nel 2016 la quota è salita ancora a 97,6 (minimo 61 anni e 7 mesi di età). In tutti i casi hanno dovuto attendere l’apertura della finestra mobile (la decorrenza spostata di altri dodici mesi).

Gli interessati. Il pensionamento anticipato si rivolge ai soli lavoratori dipendenti in possesso di un’anzianità contributiva minima di 35 anni, che rientrino in una delle seguenti categorie:

1) impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, asportazione di amianto, ecc.) per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività, oppure per almeno metà della vita lavorativa complessiva;

2) turnisti che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno sei ore per almeno 64 giorni lavorativi all'anno, e coloro che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

3) addetti alla cosiddetta “linea catena” che operano all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione;

4) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Per il computo dei periodi, precisa l'Inps, si tiene conto dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa da parte dell'interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall'accredito di contribuzione obbligatoria), includendo anche eventuali periodi di accredito di contributi obbligatori o figurativi, e con esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli coperti da soli contributi figurativi (per esempio, mobilità).

Stop agli adeguamenti demografici. A partire dal primo gennaio 2019, come detto, i requisiti anagrafici non saranno più adeguati alla  speranza di vita. L’attuale quota stabilita dalla somma dell'età anagrafica e contributiva (ossia 97,6 o 98,6, se c’è anche contribuzione autonoma)  resterà cristallizzata sino al 2027, senz’alcuna attesa ulteriore perché è stata soppressa la finestra mobile. Dunque con uno sconto di dodici mesi rispetto alla disciplina precedente.

Come si ottiene. Il lavoratore deve prima avere riconosciuto il beneficio, e poi può fare domanda di pensionamento. L'istanza di accesso al beneficio andava presentata all'Inps:

1) entro il primo marzo 2017, se i requisiti agevolati sono maturati nel 2017;

2) entro il primo maggio 2017, se i requisiti agevolati vengono maturati nell'anno 2018.

Per il mancato rispetto dei termini non si decade dal beneficio, ma c'è un differimento della decorrenza della pensione:

2) di due mesi, per un ritardo superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

3) di tre mesi per un ritardo pari o superiore a tre mesi.

Lavori usuranti o lavori notturni con più di 77 notti durante l’anno

Periodo di pensionamento

Età

Anni di contributi

Quota

2017-2027

61 e 7 mesi

35

97,6

Lavori notturni da 72 a 77 notti durante l’anno

Periodo di pensionamento

Età

Anni di contributi

Quota

2017-2027

62 e 7 mesi

35

98,6

Lavori notturni da 64 a 74 notti durante l’anno

Periodo di pensionamento

Età

Anni di contributi

Quota

2017-2027

63 e 7 mesi

35

99,6

 

www.inps.it