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TEMPI PIÙ BREVI PER L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Attesa ridotta per l'indennità di accompagnamento. Modificando la procedura di richiesta online della prestazione, l’Inps consente adesso di fornire in anticipo i dati di pagamento (delega, modalità, ecc.), riducendo di conseguenza i tempi di attesa per il pagamento dell’indennizzo, successivo alla conclusione degli  accertamenti sanitari. La novità, che per ora vale esclusivamente per le domande inviate dagli enti di patronato riguardanti invalidi civili non in età lavorativa, è indicata in una nota (Messaggio 1930/2018) dello stesso Istituto di previdenza.  In buona sostanza, il soggetto che ha raggiunto 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019) e presenta una domanda d’invalidità civile, beneficia di un più rapido procedimento di concessione dell’assegno di accompagnamento. Può anticipare infatti l’invio delle informazioni, che di norma sono trasmesse soltanto al termine della fase sanitaria.

L'indennità di accompagnamento. L’indennità o assegno di accompagnamento, spetta a qualunque età a chi sia stato riconosciuto invalido al 100%, con impossibilità di camminare senza un aiuto,  ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente necessità di un'assistenza continua. L'indennità (non reversibile ai superstiti) spetta per 12 mensilità nella misura, per l' anno 2018, di 516,35 euro.

Gli interessati. La semplificazione, per adesso, riguarda i cittadini non in età lavorativa (66 anni e 7 mesi nel 2018), che fanno domanda d'invalidità civile e le richieste di accertamento sanitario presentate da soggetti che hanno perfezionato il requisito d'età prima del primo gennaio 2018 in base ai vecchi requisiti (per esempio, 65 anni e 7 mesi compiuti tra il primo gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017).

Tutto più facile. Come detto, le modifiche riguardano la procedura di acquisizione online della domanda d' invalidità civile, che è suddivisa in due sezioni. La prima è relativa all' inserimento dei dati obbligatori e include i dati anagrafici, i recapiti, gli eventuali dati del coniuge, e la sezione relativa all' accertamento richiesto.

La seconda sezione consente invece di acquisire i seguenti dati:

1) l'eventuale ricovero;

2) l' eventuale delega alla riscossione di terzi;

3) la modalità di pagamento. 

È prevista, infine, una sezione "Allegati" dov’è possibile inserire le dichiarazioni di responsabilità (le autodichiarazioni) e gli altri documenti necessari in base al tipo di domanda. Una volta trasmessa la richiesta domanda, i dati restano acquisiti per transitare automaticamente in fase “concessoria” dopo la definizione del verbale sanitario che riconosce il diritto all'indennità di accompagnamento.

www.inps.it

Leonardo Comegna