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RIVALUTATE LE RENDITE INAIL

Dallo scorso 1 luglio le rendite Inail sono più elevate. Le prestazioni che spettano per infortuni e malattie professionali sono infatti salite dell'8,1% nei settori industria, marittimo e agricoltura. Lo si legge nei tre decreti del ministero del Lavoro.

 

L’aggiornamento. La rivalutazione, valida fino al 30 giugno 2024, fissa a 91,53 euro giornalieri la retribuzione media per il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione annua. Di conseguenza i due limiti annui, massimo e minimo, di calcolo delle rendite diventano di 35.969,70 e 19.221,30 euro.

 

Lavoratori agricoli. Dallo scorso 1 luglio, per i lavoratori agricoli, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite è fissata in 29.010,95 euro, mentre per gli autonomi o i loro superstiti è di 19.221,30 euro.

 

Lavoratori marittimi. Per i lavoratori marittimi, i limiti di retribuzione annui per il calcolo delle rendite sono di 51.403,25 euro per i comandanti e i capi macchinisti, 43.549,97 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e 39.623,34 per gli altri ufficiali.

 

Assegno funerario. L'assegno funeratio viene erogato per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte di lavoratori deceduti in seguito a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. Spetta ai superstiti se hanno i requisiti per fruire della rendita. In mancanza è corrisposto a chi dimostri di aver sostenuto le spese per la morte del lavoratore. L'importo, dal 1 luglio, è salito a 11.612,92 euro.

 

Assistenza personale. L'assegno per assistenza personale integra una rendita già percepita dall'Inail e spetta in caso d'invalidità che richieda un'assistenza personale continuativa a causa di una particolare condizioni patologica. E' una specie di indennità di accompagnamento, tanto che, se già si percepisce questa prestazione, non si ha diritto all'assegno. L'importo, dal 1 luglio, è salito a 632,94 euro.

 

Incollocabilità. Dal 1 luglio è salito anche l'importo mensile dell'assegno d'incollocabilità: 290,11 euro. Si tratta della speciale prestazione erogata a chi, dopo un infortunio o una malattia professionale, ha riportato una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%. E che, per queste conseguenze, non è più in condizione di svolgere un'attività di lavoro, né di essere destinatario del beneficio dell'assunzione obbligatoria secondo la legge n. 68/1999.