PENSIONI DI GUERRA, NEL 2018 SOLTANTO LO 0,4% IN PIÙ
A gennaio sono aumentati solo dello 0,4% i trattamenti a favore dei circa 300mila beneficiari di pensione di guerra. I nuovi importi maggiorati si traducono in 13 euro al mese in più per gli invalidi di prima categoria e 4 euro per l’ottava. Con la riforma del 1986 l’aggiornamento annuale è automatico e viene calcolato sulla base della differenza dei due indici: costo del lavoro e costo della vita. Il criterio di adeguamento incide anche sul limite di reddito da utilizzare in alcune circostanze, come condizione per il riconoscimento d’indennità o assegni (è il caso degli assegni spettanti ai superstiti collaterali).
Il limite utile per l’anno 2018, riferito al reddito Irpef, è fissato in 17.011 euro annui. Grazie auna legge del 1991, per alcune invalidità specifiche è possibile richiedere un accompagnatore da scegliere (anche nominativamente) tra i militari, oppure tra i giovani che optano per il servizio civile in luogo del servizio militare di leva. Per ottenere l’accompagnatore, l’invalido di guerra deve comunque risultare insignito di medaglia d’oro al valore militare.
Assegni al valore. L’assegno annuo riferito alla medaglia d’oro quest’anno raggiunge i 5.182,02 euro, pari a 432 euro al mese. I decorati di medaglia d’argento otterranno invece un miglioramento di circa un euro all’anno raggiungendo i 77 euro al mese. E’ solo di 24 euro al mese il compenso per chi durante la guerra si è meritato una medaglia di bronzo; mentre i decorati di croce di guerra quest’anno potranno contare su 15 euro mensili. Si tratta di assegni che, anche se conferiti per atti compiuti in tempo di pace, sono esenti da imposte. Tutti questi vitalizi sono devoluti, nella stessa misura e alle medesime condizioni, ai congiunti aventi diritto alla pensione di reversibilità.
Non fanno reddito. La stessa legge del 1991, di cui si è detto, ha anche stabilito in modo definitivo che i trattamenti pensionistici di guerra hanno natura esclusivamente risarcitoria. Ciò significa che le somme percepite a tale titolo (pensioni, assegni e indennità varie) non sono da considerarsi reddito. Di conseguenza, non devono essere computate tra i redditi né ai fini fiscali, né a quelli previdenziali (integrazione al trattamento minimo delle pensioni, ecc.).
Invalidi |
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1^ categoria 669,86 euro |
2^ categoria 602,75 euro |
3^ categoria 534,94 euro |
4^ categoria 469,58 euro |
5^ categoria 402,47 euro |
6^ categoria 335,49 euro |
7^ categoria 268,30 euro |
8^ categoria 201,19 euro |
Vedove (reversibilità) |
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2^ categoria 221,26 euro |
3^ categoria 195,62 euro |
4^ categoria 171,61 euro |
5^ categoria 147,19 euro |
6^ categoria 122,60 euro |
7^ categoria 112,58 euro |
8^ categoria 109,52 euro |
Vedove di caduti e orfani 380,21 euro |
Medaglie al valore |
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D’oro 5.182,02 euro |
D’argento 921,22 euro |
Di bronzo 287,89 euro |
Croce di guerra 172,71 euro |