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MILLE-PROROGHE, SLITTANO IL RECUPERO SULLE PENSIONI E LA DIS-COLL

E’ stato rinviato a gennaio 2018 il recupero dello 0,1% dell’importo delle pensioni pagate nel 2015, a causa della differenza tra l’inflazione prevista e quell’effettiva relativa all’anno 2014. Si tratta della seconda proroga, dopo quella decisa dalla legge di Stabilità 2016 che aveva fatto slittare il conguaglio a gennaio 2017. E’ una delle novità in materia previdenziale contenute nel famoso decreto “mille-proroghe”, il provvedimento che ogni anno sposta in avanti numerosi termini che ragionevolmente non possono essere rispettati. L’altra, non meno importante, riguarda la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione riservata ai collaboratori coordinati e continuativi  cui non viene rinnovato il contratto. La copertura, che era scaduta il 31 dicembre scorso, è stata prorogata al 30 giugno prossimo.

L’indicizzazione. Com’è avvenuto l’anno scorso, anche nel 2017 i pensionati non hanno avuto  alcun aumento, perché per  il 2016 l’Istat ha registrato un tasso d’inflazione pari a zero. C’è di buono che, a differenza dello scorso anno, gli importi in pagamento non si sono ridotti. Infatti, a gennaio 2016 i pensionati erano partiti con un debito nei confronti dell’Inps, dal momento che l’aumento attribuito in via provvisoria a gennaio 2015 (più 0,3%), è poi risultato inferiore al dato definitivo per il 2014 (0,2%). Con la conseguenza che l’Istituto di previdenza avrebbe dovuto procedere al conguaglio negativo dello 0,1%. Cosa che però non è avvenuta, grazie alla sanatoria prevista da un apposito emendamento inserito dallo stesso  Governo nel testo della Legge di Bilancio 2016. Ebbene, sotto la pressione delle organizzazioni sindacali (Cgil in particolare), il recupero che doveva avvenire in quattro rate a partire dal mese di aprile, come annunciato dall’Inps, per ora non avverrà. Se ne riparlerà a gennaio 2018.

Dis-Coll. Nel 2017 per i collaboratori non sarà più possibile incassare l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll), istituita nel 2015 e valida anche per il 2016. L’allarme era stato lanciato dall’Inps qualche giorno fa in una nota in cui l’Istituto di previdenza spiegava che la norma, come molti si aspettavano, “non era stata oggetto di proroga” per il 2017 (la legge di Bilancio l’aveva ignorata). Grazie al rinvio del “mille-proroghe”, l’indennizzo verrà quindi riconosciuto per le cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intervenute dal primo gennaio al 30 giugno.

I beneficiari della speciale indennità sono i collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, con l’eccezione degli amministratori,  ricercatori, borsisti e dottorandi, perché la loro situazione giuridica è diversa da quella di un collaboratore o di un lavoratore parasubordinato La prestazione Dis-coll, istituita dal governo Renzi con il Jobs act in via sperimentale,  prevede che sia corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso,  fino a un massimo di sei mesi.

L’indennità Dis-coll non dà diritto alla contribuzione figurativa ma alla sola  prestazione,  ed è riconosciuta ai lavoratori in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione al momento della domanda e  almeno tre mensilità di contribuzione. L’assegno, rapportato al reddito medio mensile degli ultimi tre mesi, è pari al 75%.  Se il reddito medio mensile supera i 1.195 euro, l’importo  viene pagato in misura  pari al 75% della predetta somma, incrementata da un bonus pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro, entro un tetto  di 1.300 euro.