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LEGGE DI BILANCIO, LE NOVITÀ SULLE PENSIONI NEL 2017

Anticipo pensionistico (Ape) agevolato, a costo zero per importi modesti dell’assegno, sotto i 1.500 euro lordi. Proroga dell’opzione donna e una particolare attenzione ai lavoratori precoci e addetti ad attività usuranti. Sono questi, insieme al potenziamento della quattordicesima, alle ricongiunzioni gratuite e all’aumento della no-tax area, i punti principali del “pacchetto” previdenziale contenuti nella Legge di bilancio 2017 definitivamente approvata dal Parlamento (nella foto il presidente del Senato Pietro Grasso).  Vediamo i dettagli.

L’Ape. La tanto invocata “flessibilità” richiesta dai sindacati nell’accordo con il Governo di fine settembre è dunque passata.  A partire dal primo maggio ci si potrà ritirare dal lavoro aderendo appunto all’Ape (l’anticipo pensionistico), che sarà operativa, in via sperimentale, sino al 31 dicembre 2018. Sarà possibile percepire l’assegno Inps,  con il finanziamento di una banca che serve da provvista finanziaria per l'erogazione della pensione dall'accesso (anticipato), fino alla maturazione dei requisiti effettivi (quelli ordinari). Tre le condizioni richieste:

1) avere un'età non inferiore a 63 anni;

2)  raggiungere il diritto al pensionamento entro 3 anni e 7 mesi;

3) maturare un trattamento d’importo non inferiore a 703 euro mensili.

La scelta dell'Ape richiederà, inoltre, una polizza assicurativa per il caso di premorienza, per non incidere sulla pensione di reversibilità e sugli eredi. Una volta ottenuta, l’Ape sarà corrisposta (esentasse) per dodici mesi (non c'è la tredicesima). La restituzione del prestito, che include interessi e premio assicurativo, è diluita su vent’anni a rate costanti. Se il pensionato passa a miglior vita, il prestito è rimborsato dall'assicurazione. Tre le tipologie previste: volontaria, sociale e aziendale.

1) per avvalersi dell'Ape volontaria sarà richiesta un'anzianità contributiva di almeno vent’anni, ma nessun requisito reddituale. Il costo stimato, si aggirerà attorno al 4,6/4,7% (costo finanziamento). Per cui, nell’ipotesi di una pensione  di 1.500 euro mensili, con un anticipo di tre anni e sette mesi si avrebbe un prelievo sulla rata mensile di circa il 16% (più o meno 240 euro);

2) l’Ape sociale si differenzia dalla “volontaria” per via degli oneri che, in questi casi, saranno a carico dello Stato. E’ riservata ad alcune categorie di lavoratori, precisamente:

a) coloro che si trovano in stato di disoccupazione e che abbiano esaurito l’indennità Inps da almeno tre mesi, cui è richiesta una anzianità contributiva di almeno trent’anni;

b)  i lavoratori che assistono, da almeno sei mesi,  il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno trent’anni;

c) gli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% (anche qui è richiesta un anzianità contributiva di almeno trent’anni);

 d) i dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività per le quali è richiesto un impegno difficoltoso e rischioso (gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia,  conciatori, maestre d’asilo, ecc.) cui è richiesta una anzianità contributiva di almeno trentasei anni.

L'Ape sociale consisterà in un trattamento assistenziale d’importo non superiore a 1.500 euro lordi al mese, 1.250 euro netti (non è soggetto a rivalutazione), che accompagnerà le quattro categorie sopra individuate al raggiungimento della pensione. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente nei limiti di 8mila euro annui (4. 800 euro in caso di lavoro  autonomo).

3) l'Ape aziendale, infine, è rivolta alla gestione del personale in esubero. Funziona con gli stessi meccanismi dell'Ape volontaria, con la differenza che il finanziamento è posto a carico del datore di lavoro. Tale possibilità dovrà essere esercitata nel quadro della contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione.

Opzione donna. Proroga dell’opzione donna, con rettifica per le lavoratrici precedentemente escluse, ossia quelle che avevano compiuto i 57-58 anni nell'ultimo trimestre del 2015 (circa 4mila persone). La nuova norma introdotta dalla Legge di bilancio 2017, coinvolge le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti anagrafici entro il 2015 e che erano rimaste escluse dalla proroga varata lo scorso anno.  Attenzione.  Lo slittamento del temine non cancella però l’adeguamento dell’età  alle speranze di vita, né tantomeno la cosiddetta “finestra mobile”, il meccanismo che fa decorrere la prestazione dal tredicesimo mese successivo (diciannovesimo mese per le autonome) a quello in cui si raggiungono i requisiti.

Anche le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre 1957-1958 potranno dunque fruire dell'opzione, a condizione che  abbiano accumulato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che le nate dal primo ottobre al 31 dicembre del 1958 (o del 1957 se autonome), maturano il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016. Ciò in quanto bisogna tener conto degli effetti di un adeguamento (demografico) di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi.  Un esempio per capire meglio. Un’operaia o impiegata nata il 15 dicembre 1958 raggiunge il diritto il 15 luglio 2016, e pertanto potrà incassare la pensione dopo altri 12 mesi, vale a dire dal primo agosto 2017.

Precoci e usurati. Via libera alla cosiddetta “quota 41” per i lavoratori precoci. Dal primo maggio 2017  coloro che possono far valere almeno dodici mesi di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, versati prima dei 19 anni di età, potranno ottenere il pensionamento anticipato con 41 anni (minimo che sarà soggetto all’adeguamento demografico), questo se:

a) risultano disoccupati, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo,  e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione  da almeno tre mesi;  

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74%;  

d) sono lavoratori dipendenti che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento (operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia,  conciatori, maestre d’asilo, ecc.).

Da segnalare, infine, che la pensione conseguita con l'agevolazione in questione non sarà cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra i 41 anni e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento. Per esempio, un pensionato che esce con 41 anni di contributi non potrà lavorare per un periodo successivo alla pensione, pari a un anno e dieci mesi se uomo o a dieci mesi se donna. 

Cancellata la penalizzazione. Per disincentivare il pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia, la riforma Fornero aveva introdotto una misura di riduzione. Infatti, se si richiedeva la pensione di anzianità prima dei 62 anni di età, l’assegno veniva corrisposto, per la quota “retributiva”, con una riduzione pari all’1% per ogni anno di anticipo; percentuale che saliva al 2%, per ogni anno di anticipo che superava i 2 anni.  Un segnale di “distensione” sulla vicenda, lo aveva introdotto la Legge di bilancio 2015 che aveva sottratto alla tagliola tutti i trattamenti anticipati con decorrenza sino al 31 dicembre 2017. La botta finale l’ha data proprio la Legge di bilancio 2017 che ha provveduto a cancellare la penalizzazione in maniera definitiva .

Quattordicesima più generosa. La quattordicesima  rappresenta un importo aggiuntivo (esente fiscalmente) pagato insieme alla rata di pensione del mese di luglio. Viene riconosciuta ai pensionati con più di 64 anni che hanno un reddito lordo annuale fino a 9.787 euro, 1,5 volte il trattamento minimo Inps (502 euro mensili). L'importo non è fisso, ma dipende dagli anni di contributi versati dal pensionato che ne beneficia: 1) 336 euro per coloro che hanno fino a 15 anni di contributi versati;

2) 420 euro per quelli che hanno accumulato più di 15 e fino a 25 anni;

3) 504 euro per quelli che sono andati in pensione con oltre 25 anni di contribuzione. L’intervento attuato con la Legge di bilancio prevede, a partire dal 2017, la distinzione di due tipologie di quattordicesima. La prima sarà riconosciuta ai pensionati che hanno un reddito lordo annuale fino a 9.787 euro come oggi, con importi maggiorati del 30% e cioè:

1) 437 euro per quelli che hanno fino a 15 anni di contributi;

2) 546 euro per quelli che hanno più di 15 e fino a 25 anni;

3) 655 euro per quelli che hanno oltre 25 à anni di contributi.

La seconda, interesserà i pensionati con le stesse caratteristiche, ma con un  reddito lordo annuale superiore a 9.787 euro. Infatti, l’asticella si alzerà fino a 13.050 euro (ossia due volte, anziché 1,5 volte il minimo Inps). In questo caso l'importo della quattordicesima sarà quello stabilito in precedenza, ossia rispettivamente 336, 420 e 504 euro, a seconda dell’anzianità contributiva.

Ricongiunzione gratuita. Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria (compresi i liberi professionisti iscritti alle Casse privatizzate) avranno diritto al cumulo gratuito dei propri contributi, ai fini della maturazione del diritto alla pensione anticipata e/o a quella di vecchiaia. Si estende così il raggio d’azione del cumulo, che insieme alla totalizzazione rappresenta una delle soluzioni per sommare i contributi versati in diverse gestioni. Il criterio di calcolo dell’assegno non seguirà la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma sarà applicato il pro-rata con le regole in vigore in ciascuna gestione. Con il cumulo gratuito si potrà dunque sfruttare l’intero patrimonio contributivo, senza sborsare somme (a volte notevoli) per la ricongiunzione, o attendere l’apertura della finestra di ventidue mesi per la pensione anticipata prevista per la totalizzazione.

No tax-area. Assegni più elevati sino a 100 euro l'anno per i pensionati con meno di 75 anni e con pensioni oscillanti tra i 7.750 euro e i 15mila euro all'anno, con un “decalage” progressivo al crescere del reddito pensionistico sino a 55mila euro. Sono questi gli effetti dell'equiparazione della no tax area sulle pensioni contenuta nella Legge di bilancio 2017. Un processo già avviato nel 2016, quando furono innalzate le soglie del prelievo Irpef sui redditi da pensione, ma incompleto poiché aveva lasciato le differenze di tassazione legate all'età del pensionato.

Questa volta a trarne vantaggio saranno i pensionati con meno di 75 anni, cui vengono estese le medesime soglie di esenzione previste attualmente per i pensionati ultra 75enni. In sostanza, dal 2017 la no-tax area passa dagli attuali 7.750 euro a 8.125 euro annui lordi, con un beneficio pensionistico che può superare anche i 100 euro l'anno per chi si trova nel primo scaglione Irpef. Rispetto al 2015 il beneficio si fa più evidente, dato che l'esenzione Irpef per chi aveva meno di 75 anni era garantita sino a 7.500 euro. Certo al crescere del reddito il beneficio diminuisce sino ad azzerarsi completamente al raggiungimento di 55mila euro lordi annui ma, comunque, si tratta di una semplificazione piuttosto importante, frutto di una lunga rivendicazione della parte sindacale. 

Free-lance. I collaboratori coordinati e contributivi titolari di partita Iva (i cosiddetti free-lance), iscritti alla Gestione separata Inps e non titolari di pensione, o già titolari di diversa copertura previdenziale, pagano un contributo pari al 27,72% dei compensi. Dal primo gennaio 2017 l’aliquota scenderà definitivamente di due punti, al 25,72%.