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PER LE VITTIME DELL’AMIANTO RISARCIMENTO ESTESO SINO AL 2020

E’ stata prorogata sino a tutto il 2020 la corresponsione “dell'una tantum” in favore dei malati di mesotelioma non professionale (esposizione all’amianto) e dei loro erediL’estensione di altri tre anni della prestazione, già prevista fino al 2017, è stata disposta dalla Legge di Bilancio 2018 e si è concretizzata con il Decreto ministeriale pubblicato nei giorni scorsi sul sito web del Ministero del Lavoro. Il provvedimento mette a disposizione 5,5 milioni di euro per ciascun anno.

Chi la può avere. Per il diritto alla prestazione, corrisposta dall'Inail, l’esposizione all’amianto dev’essere avvenuta sul territorio italiano e i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili (data la lunga latenza della patologia in questione), con l’insorgenza della malattia.

Per quanto riguarda l’esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto, la sussistenza di questo requisito deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato in una lavorazione che lo esponeva all’amianto, e che l’insorgenza della patologia risulti compatibile con i periodi della predetta convivenza.

Riguardo all’esposizione ambientale, tenuto conto della presenza delle fibre di amianto sul territorio, in relazione al largo uso fatto in passato di questa sostanza, in particolare da parte d’insediamenti produttivi, abitazioni e altri edifici, l'Inail la ritiene comprovata se non sussiste una esposizione professionale. Pertanto ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, l’esposizione ambientale è comprovata sulla base della documentazione attestante che il soggetto sia stato residente sul territorio nazionale in periodi compatibili con l’insorgenza della patologia medesima.

Misura e domanda. La prestazione economica (il risarcimento) è pari a 5.600 euro ed è corrisposta su istanza dell'avente diritto. La principale novità del decreto ministeriale è l'estensione della prestazione anche agli eredi delle vittime dell'amianto. Finora, in caso di decesso del malato di mesotelioma l’una tantum poteva essere corrisposta agli eredi solo se il soggetto deceduto aveva presentato l'istanza prima della morte. Per ottenere la prestazione, uno degli eredi deve presentare domanda all'Inail entro 90 giorni dalla data di decesso del lavoratore interessato, corredandola della delega degli altri eredi e della documentazione amministrativa e sanitaria necessaria.

www.inail.it

www.lavoro.gov.it

Leonardo Comegna