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LAVORO, COSA CAMBIA CON IL DECRETO CORRETTIVO DEL JOBS ACT

Via libera al decreto correttivo del Jobs Act, la riforma del lavoro varata lo scorso anno dal Governo Renzi (nella foto il Ministro del lavoro Giuliano Poletti). Il nuovo provvedimento (decreto legislativo 185 del 2016) integra e corregge le precedenti norme attuative della riforma, emanate durante il 2015, introducendo  - oltre a una diversa procedura di comunicazione dei voucher per il lavoro accessorio -  una serie di misure in materia di ammortizzatori sociali, apprendistato e contratti di solidarietà.

Voucher. Dell’argomento ci siamo già occupati (vedi news dell’11 ottobre). Il decreto correttivo ha dato dunque una stretta ai voucher per evitare gli abusi più frequenti. È stato introdotto, lo ricordiamo, l’obbligo di comunicazione (tramite posta elettronica e sms) all’Ispettorato nazionale del lavoro locale, sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione; in precedenza per tale comunicazione era previsto un arco temporale di trenta giorni successivi. In agricoltura l’avviso dovrà avvenire nell’arco di tre giorni. In caso di violazione dei precedenti termini si applica una sanzione amministrativa che va dai 400 ai 2.400 euro per ogni lavoratore per cui sia stata omessa la comunicazione. Per quanto si possa affermare che il sistema di controllo ne esca rafforzato, è lecito chiedersi se tale rafforzamento basti a limitare l’abuso dei buoni lavoro, oppure se sia un palliativo per le proteste sollevate, in relazione al fatto che, pur con tutti i suoi limiti, l’istituto dei voucher fa effettivamente emergere una fetta rilevante di lavoro in nero e ben risponde a determinate esigenze di flessibilità.

In buona sostanza, pur senza mettere le mani sul fuoco sull’assoluta trasparenza del ricorso al lavoro accessorio (la sua diffusione corrisponde comunque al calo delle co.co.co.), pare si possa smentire la diceria secondo cui esso possa essere sostitutivo di lavoro stabile a tempo indeterminato. Sulla base dei dati ufficiali (Ministero del lavoro/Inps), il gruppo più numeroso di prestatori di lavoro accessorio, infatti, è rappresentato da occupati presso altre imprese (29%), da coloro cioè che nel weekend cercano di arrotondare lo stipendio. La maggioranza è comunque rappresentata da precari. Nel dettaglio: 23% disoccupati (età media elevata), 18% che percepiscono ammortizzatori sociali, 14% inoccupati, 8% pensionati e altrettanti che svolgono altro lavoro autonomo, parasubordinato e operai agricoli. Insomma, se si abolissero i voucher questi lavori scomparirebbero o rientrerebbero nel sommerso.

Apprendistato. La correzione ha lo scopo di sbloccare lo stallo derivante dalla mancata adozione delle normative regionali inerenti all’apprendistato di alta formazione e ricerca. Il testo prevede che la regolamentazione e la durata dei percorsi sia affidata alle Regioni, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Non è più richiesto dunque l’accordo con le stesse, che ne dilatava i tempi di realizzazione. E’ inoltre prevista la possibilità di prorogare fino a un anno i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale che siano in corso alla data dell’8 di ottobre. Ciò per consentire all’apprendista di conseguire la qualifica o il diploma. E’ stato inoltre raddoppiato il finanziamento (per l’anno 2016) della formazione e degli incentivi previsti per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma, per i quali è prevista la  contribuzione ridotta, con aliquote pari a: 1,61% a carico del datore di lavoro, 5,84% a carico dell’apprendista (per i primi tre anni di apprendistato, per le assunzioni sino al 31 dicembre 2016, se l’azienda ha meno di nove dipendenti);  5% a carico del datore di lavoro, sgravio della contribuzione Naspi, pari all’1,61%, per le aziende con oltre 9 addetti.

Naspi. Il decreto correttivo del Jobs Act ha affrontato anche il discusso tema della Naspi (la nuova indennità di disoccupazione) per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale. A loro è concesso, per l’anno 2016, a condizione che abbiano lavorato con un minimo di consistenza nei quattro anni precedenti, un mese d’indennizzo  in più rispetto al dovuto, fermo restando il limite massimo delle quattro mensilità.

Contratti di solidarietà. Vengono incentivati i contratti di solidarietà che diventano espansivi. Si prevede che i contratti di solidarietà “difensivi” (rivolti cioè a un obiettivo di mera difesa occupazionale), in corso da almeno dodici mesi e stipulati prima del primo gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà “espansivi”, finalizzati  all’incremento dell’organico, in particolare con l’innesto di nuove competenze. Ciò a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In questo caso ai lavoratori spetterà un trattamento d’integrazione salariale pari al 50% dell’importo percepito ante trasformazione. La differenza necessaria a raggiungere l’integrazione salariale originaria sarà corrisposta dal datore di lavoro, e rimane non imponibile ai fini previdenziali con corrispondente copertura figurativa. Inoltre il contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sarà dimezzato.

www.jobsact.lavoro.gov.it