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LAVORI USURANTI E NOTTURNI, ENTRO IL 1 MAGGIO LE ISTANZE

C’è tempo fino al 1 maggio per la presentazione dell'istanza di accertamento del diritto ai benefici previsti a favore dei lavoratori usuranti e notturni. Lo comunica l'Inps con il messaggio numero 1100/2023. All’adempimento sono tenuti i lavoratori che maturano i requisiti agevolati, cioè almeno 61 anni e sette mesi di età, 35 anni di contributi e il quorum 97,6, nel corso del 2024. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

 

Gli interessati. I soggetti ammessi, indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 67/2011, sono:

  • addetti a mansioni particolarmente usuranti come i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;
  • lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive che comprendono l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni l’anno;
  • addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla loro ripetizione costante;
  • conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno.

 

Queste attività devono essere svolte per metà della vita lavorativa, oppure per sette degli ultimi dieci anni. Chi si trova in quelle condizioni può ottenere la pensione al raggiungimento di una quota composta da un mix tra età anagrafica (minimo 61 anni e sette mesi) e anzianità contributiva (almeno 35 anni), senza l'applicazione di alcun rinvio nell'erogazione della pensione. Cioè senza l’aggiunta della famosa finestra.

 

Cosa fare entro il 1 maggio. I lavoratori appartenenti a questi profili di tutela che matureranno, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2024, i requisiti anagrafici e contributivi indicati in precedenza devono presentare all'Inps una domanda preventiva di accertamento dei requisiti entro il 1 maggio.

Attenzione! L’istanza di accertamento dei requisiti non deve essere confusa con quella di pensionamento che gli interessati dovranno produrre.

Alla richiesta, vanno allegati tutti i documenti necessari a comprovare di aver svolto mansioni usuranti o notturne in un determinato periodo, e cioè: buste paga, libretto di lavoro, ordini di servizio, lettere di assunzione e via dicendo. La domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio può essere inviata esclusivamente per via telematica corredata dal modello AP45. Il documento è reperibile sul sito internet Inps nella sezione Moduli.

 

I ritardatari. La scadenza è importante, perché il ritardo nell'invio della domanda comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il rinvio della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato di uno, due o tre mesi. Più precisamente:

  • di un mese, se la domanda è presentata dal 2 maggio al 1 giugno;
  • di due se presentata dal 2 giugno al 31 luglio;
  • di tre mesi dal 1 agosto in poi.

 

Scuola. Nel comparto scuola, la presentazione della domanda oltre il termine comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il rinvio della decorrenza della pensione al 1 settembre e al 1 novembre dell’anno successivo, quindi al 2025.


 

 

Lavori usuranti o notturni con più di 77 notti durante l’anno

Anno

Dipendenti

Autonomi

Età

Contributi

Quota

Età

Contributi

Quota

2017- 2026

61 e 7 m

35 anni

97,6

62 e 7 m

35 anni

98,6

Lavori notturni da 72 a 77 notti durante l’anno

Anno

Dipendenti

Autonomi

Età

Contributi

Quota

Età

Contributi

Quota

2017-2026

62 e 7 m

35 anni

98,6

63 e 7 m

35 anni

99,6

Lavori notturni da 64 a 71 notti durante l’anno

Anno

Dipendenti

Autonomi

Età

Contributi

Quota

Età

Contributi

Quota

2017-2026

63 e 7 m

35 anni

99,6

64 e 7 m

35 anni

100,6

A partire dal 2017, la finestra mobile che faceva slittare di un anno (18 mesi per gli autonomi) la decorrenza del trattamento è stata soppressa.