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ASSICURAZIONE CASALINGHE, PIÙ TUTELE DAL 2019

Scade il 31 gennaio il termine utile per il versamento all’Inail del premio assicurativo contro gli infortuni domestici. Sulla materia l’ultima Legge di Bilancio ha apportato interessanti novità, in merito alle quali l’Istituto ha emanato un’apposita nota (circolare n.2/2019), con le prime istruzioni operative

Di cosa parliamo. L’obbligo assicurativo è previsto da un’apposita legge, la 493 del 1999, una normativa poco conosciuta (meno di un milione e mezzo d’iscritti). Gli infortuni domestici purtroppo non sono merce rara: dalle statistiche Istat risulta, infatti, che la casa fa più vittime che la strada. Anche i soggetti che per scelta o necessità si trovano a lavorare esclusivamente tra le mura di casa, devono quindi essere tutelati.

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).

Gli interessati. La legge stabilisce che devono assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico tutti coloro che:

1) avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (per esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione):

2) i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;

3) i lavoratori in mobilità;

4) i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;

5) i lavoratori in cassa integrazione;

6) i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato). L’assicurazione, in questo caso, deve coprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa.

Gli esenti. Sono invece esenti dall’obbligo:

1) i titolari di una borsa lavoro;

2) gli iscritti a corsi di formazione o tirocinio;

3) i lavoratori part time;

4) i religiosi.

Sono esonerati anche coloro che hanno un reddito inferiore a una determinata soglia: in questo caso il premio è a carico dello Stato. In particolare, è escluso dal pagamento chi ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.649 euro annui e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.297 euro annui.

Quanto si paga. Dal 2019  il costo dell'assicurazione è praticamente raddoppiato, è stato infatti elevato da 12,91 a 24, euro (per tutto l’anno), deducibili dalle tasse: un importo di modesta entità, cui corrispondono anche rendite modeste.

Nuove tutele. Dal primo gennaio 2019 la percentuale di inabilità permanente al lavoro, per cui è prevista l'attribuzione della rendita Inail (il cui importo è calcolato su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale), scende dal 27 al 16%. 

Inoltre, qualora l’inabilità permanente sia compresa tra il 6 ed il 15%, viene inoltre riconosciuta una prestazione una tantum di importo pari a 300 euro (rivalutabile annualmente). L'intervento legislativo ha introdotto quindi un beneficio economico nei confronti dei soggetti che abbiano conseguito un’invalidità permanente in misura inferiore al 16%, compresa tra il 6 e il 15%, percentuali di invalidità prima non coperte da alcuna tutela.

Assegno di accompagnamento. La nuova legge prevede anche la corresponsione dell’assegno per l'assistenza personale continuativa. Pertanto, ove l'infortunio abbia determinato una lesione in misura tale da rendere necessaria la presenza di un accompagnatore, all'infortunato, in aggiunta alla rendita, può essere riconosciuto anche l'assegno di accompagnamento  erogato dall'Inail (circa 533 euro al mese).

In attesa del decreto. Le modalità e i termini di attuazione delle modifiche saranno stabilite con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, da adottare entro il 30 giugno.

Per l’anno in corso, al fine di garantire la copertura assicurativa e in attesa dell’emanazione del predetto decreto, tenuto conto della scadenza del 31 gennaio 2019 fissata per il pagamento del premio, l’importo da versare entro questa data rimane invariato a 12,91 euro. Il citato decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, in modo da allineare il predetto importo all’ammontare di 24 euro fissato dalla nuova normativa.

Allo stesso modo, le persone che maturano i requisiti assicurativi nel 2019, compresi coloro che compiono 66 o 67 anni di età nel corso dell’anno, devono iscriversi all’assicurazione tramite il versamento di 12,91 euro, fermo restando che anche tale premio sarà successivamente allineato all’importo di 24 euro.

Per maggiori informazioni sono a disposizione il portale istituzionale (www.inail.it), Contact center Inail (06/6001) e le associazioni delle casalinghe (Federcasalinghe, Moica e Sindacato casalinghe europee- Scale Ugl).

www.inail.it

Leonardo Comegna