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AL VIA LE NUOVE REGOLE SUI VOUCHER, DOPPIO REGIME PER LE ATTIVITÀ OCCASIONALI

Nonostante le numerose critiche (soprattutto da fonte sindacale), la normativa che regolamenta i nuovi voucher è finalmente legge (n. 96, di conversione del decreto n. 50/2017, la cosiddetta “manovrina”).  E si presenta con due distinti strumenti, a seconda della natura (professionale o meno) del committente. Il Libretto Famiglia per i soggetti non professionali, da un lato, e il contratto di prestazione occasionale per le piccole imprese (con non più di 5 dipendenti), e i professionisti, dall’altro. Per entrambi gli istituti viene fissato un limite di 5mila euro come tetto massimo di compensi, e 2.500 euro da parte di ogni singolo datore di lavoro, con un massimo di 4 ore continuative al giorno per prestazione. Il tetto dei 5mila annui sale a 6.250 euro, se la prestazione viene svolta da pensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di Rei (reddito di inclusione) o altri sussidi di sostegno. L’Inps da parte sua ha annunciato che entro fine giugno emanerà la circolare applicativa, in modo da rendere operativa dal 10 luglio la piattaforma on line di gestione dei nuovi voucher.  Ma andiamo con ordine.

Libretto Famiglia. Si tratta di un libretto nominativo pre-finanziato, dove vengono caricate le somme poi da spendere (come fosse una card), esclusivamente per le seguenti  prestazioni:  piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia o manutenzione;   assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;  insegnamento privato supplementare (le ripetizioni scolastiche). Potrà essere acquistato, attraverso la piattaforma informatica Inps, oppure presso gli uffici postali.
Il valore nominale di un'ora di lavoro è fissato in 10 euro. A carico del lavoratore però ci sono i contributi alla Gestione separata Inps (pari a 1,65 euro) e l'assicurazione Inail (contro gli infortuni) di 0,25 euro. Inoltre 0,10 centesimi vanno a coprire gli "oneri gestionali" dell'ente gestore (sempre l’Inps). In totale, quindi, il valore lordo del voucher è pari a 12 euro, di cui 10 euro netti l’intasca il lavoratore, una somma superiore  al vecchio buono (10 euro lordi e 7,5 euro netti). I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull’eventuale stato di disoccupazione del lavoratore e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Contratto Prestazione occasionale.  È il voucher dedicato alle imprese. Vietato in agricoltura (parzialmente) nelle miniere, cave e torbiere, nelle attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, nell'ambito dell'esecuzione di appalti e nelle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. Il valore minimo orario nel voucher è di 9 euro, fatto salvo il settore agricolo dove è pari alla retribuzione oraria dei contratti subordinati fissata nei contratti nazionali. Contributi e Inail, anche in questo caso, sono a carico del committente, nella misura rispettivamente pari al 33% (Inps) e 3,5% (Inail), da applicare ai compensi. In sostanza, ai 9 euro iniziali si sommano altri 2,97 euro di contributi Inps e 31 centesimi di quota Inail. Si arriva così, anche qui (come nel libretto famiglia), a 12 euro lordi.

Cosa bisogna fare.  Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'Istituto, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

1) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

2) il luogo di svolgimento della prestazione;

3) l'oggetto della prestazione;

4) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione;

5) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell'arco della giornata.

Contestualmente, al lavoratore viene notificata copia della dichiarazione, attraverso posta elettronica oppure con un Sms. Per il Libretto Famiglia, eccezionalmente, gli adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.

I tempi. In tutte e due i casi, Libretto Famiglia e Contratto prestazione occasionale, all’erogazione del compenso (e al relativo accredito della contribuzione) provvederà direttamente l’Inps, entro il 15 del mese successivo alla prestazione. Previste sanzioni per chi non rispetta le regole. In caso di superamento del tetto di reddito pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore in un anno, il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se si violano gli obblighi di comunicazione, scatta la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui si accerta la violazione.

www.inps.it