CLOSE

This website uses cookies. By closing this banner or browsing the website, you agree to our use of cookies. CLOSE

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE, DA LUGLIO I NUOVI LIMITI DI REDDITO

Aumentano di un modesto 0,5% i limiti di reddito utili per incassare l'assegno per il nucleo familiare. Le tabelle aggiornate, valide per il periodo primo luglio 2020-30 giugno 2021, sono state rese note nei giorni scorsi dall'Inps con la circolare 60/2020. Come previsto dalla legge istitutiva del cosiddetto Anf (la 153/1988, che ha sostituito i “vecchi” assegni familiari), con decorrenza primo luglio e validità sino al 30 giugno dell'anno successivo, i livelli di reddito da considerare devono essere ritoccati in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

Il nucleo familiare. Per l’erogazione dell'assegno si prende in considerazione il nucleo familiare composto dal lavoratore richiedente (o pensionato), dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche maggiorenni se inabili. Per l’individuazione di questi ultimi occorre tener conto di tutti i figli presenti in famiglia di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale, dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente, apprendista, lavoratore, disoccupato).

Le nuove tabelle. Le nuove tabelle che indicano l'aumento dei limiti di reddito valide dal primo luglio riguardano le diverse tipologie di nucleo familiare (presenza o meno di entrambi i genitori o di componenti inabili). In particolare, il limite minimo di reddito annuo che riguarda la generalità dei casi (cioè il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile), sale da 14.701,55 a 14.775,06 euro. Resta invece invariato l'importo mensile dell'assegno: 137,50 per 3 componenti, 258,33 per 4 componenti.

Va infine ricordato che l’Anf non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, relativi al nucleo nel suo complesso, risulta inferiore al 70% del reddito familiare.

Dell'assegno familiare possono usufruire anche i collaboratori e i professionisti, privi di altra copertura, che sui compensi ricevuti versano un'aliquota aggiuntiva (0,72%) per le prestazioni non pensionistiche.

 

www.inps.it