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UNIONI CIVILI, ANCHE AL PARTNER IL CONGEDO STRAORDINARIO

Il congedo straordinario per assistere il coniuge disabile, grazie alla famosa legge 104 del 1992, è concesso anche in favore di un lavoratore che presti assistenza al partner di un’unione civile. A dirlo è l’Inps (circolare 38/2017), dando applicazione a una sentenza della Corte costituzionale (la 213 del 2016), con la quale la Consulta respinge la vecchia norma del 1992 nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con gravi disabilità. Pertanto, secondo l’Inps, a differenza di quanto avviene per i coniugi, la parte di un’unione civile può usufruire  del congedo straordinario unicamente nel caso in cui presti assistenza al partner e non nel caso in cui l’assistenza sia rivolta a un suo parente non essendo riconoscibile, in questo caso, rapporto di affinità.

Cosa dice la Consulta. La sentenza ella Corte costituzionale parte dalla “ratio” del permesso mensile retribuito, sostenendo il rapporto di stretta e diretta correlazione con le finalità di tutela della salute psico-fisica della persona con disabilità, quale diritto fondamentale dell’individuo costituzionalmente tutelato (dall’articolo 32 della Costituzione). E aggiunge che la salute psico-fisica del disabile rientra, tra l’altro, nell’ambito dei diritti inviolabili che la Carta Costituzionale riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (articolo 2 Costituzione). In sostanza, secondo la Corte che sarebbe irragionevole non includere il convivente della persona disabile in situazione di gravità nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire dei benefici in questione.

Quali diritti. Da quanto detto, ne consegue che il partner di un’unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire sia dei permessi giornalieri che del congedo straordinario fino al massimo di due anni, con diritto alla conservazione del posto. Mentre il convivente di fatto che presti assistenza all’altro convivente, può usufruire unicamente dei permessi.

La domanda. Chi richiede il beneficio nella domanda è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, lo stato di coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto. La domanda stessa dev’essere inoltrata tramite posta elettronica certificata (Pec), oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno, o ancora presentando la richiesta direttamente allo sportello Inps.

www.inps.it