CLOSE

This website uses cookies. By closing this banner or browsing the website, you agree to our use of cookies. CLOSE

STATALI, OTTO GIORNI PER LE FERIE SOLIDALI

E’ possibile cedere ferie solidali (a favore cioè di colleghi in difficoltà) fino a 8 giorni l'anno, che si riducono a 6 per il personale con meno di tre anni di anzianità. Lo ha chiarito l’Inl (l’Ispettorato nazionale del lavoro) con nota del 10 agosto, in cui ha esaminato le nuove regole su assenze di vario tipo previste dal nuovo contratto nazionale degli statali sottoscritto il 12 febbraio scorso. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Ferie solidali. La nota dell’Ispettorato rileva che la cessione delle ferie a titolo gratuito in favore di dipendenti che abbiano esigenze di costanti cure per i figli minori, non possa eccedere il periodo delle quattro settimane obbligatorie per legge. Considerando un orario di servizio su cinque giorni la settimana, quindi, ciascun dipendente è obbligato a porsi in ferie per almeno 20 giorni, sicché può cedere fino ad un massimo di 8 giorni a fini solidali.

Permessi per motivi personali. Il contratto (all’articolo 32) ha introdotto il nuovo istituto dei permessi orari retribuiti, che sostituisce i permessi giornalieri per motivi personali e che non richiede la specificazione di una particolare motivazione. L'Ispettorato ritiene che i permessi non sono fruibili per un arco temporale inferiore a una sola ora (per esempio 20 o 50 minuti), ma è possibile utilizzarli per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (per esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta minuti, due ore e venti minuti ecc.).

Permessi orari per prestazioni sanitarie. Sempre il nuovo contratto ha introdotto (all’articolo 35) l’istituto delle assenze per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, consentendone la fruizione oraria. L'Ispettorato, nella richiamata nota del 10 agosto, evidenzia che ogni qualvolta l'utilizzo anche frazionato di ore comporti un cumulo di 6 ore, ai fini del comporto questo implica un'intera giornata lavorativa. Mentre i permessi a ore per motivi personali non sono da giustificare, quelli per le prestazioni sanitarie impongono un'attestazione di presenza da parte del medico o del personale amministrativo della struttura che ha svolto la visita o la prestazione, nella quale indicare anche l'orario di svolgimento.

Se la visita è connessa a una condizione di temporanea incapacità lavorativa (evidenziata dal medico), l'assenza per visite e terapie potrà essere ricondotta all'istituto dell'assenza per malattia. Nel caso di un impegno organico, periodico e continuativo in visite diagnostiche che implichino la temporanea incapacità lavorativa, il medico potrà predisporre un'unica certificazione anche su carta, con il calendario delle visite, da presentare all'amministrazione prima dell'inizio della terapia. Il dipendente dovrà anche far avere all'Amministrazione le varie attestazioni di presenza rilasciati dalle strutture sanitarie, con cui far risultare l'effettuazione delle terapie nelle giornate del calendario previsto dal medico curante, e l'indicazione che la prestazione è svolta in adempimento al ciclo di cure prescritto.

www.ispettorato.gov.it

Leonardo Comegna