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PROFESSIONISTI E ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA, L’INPS PRECISA LE REGOLE

Il libero professionista che non deve versare i contributi presso la Cassa di riferimento dell’ordine professionale, deve pagare i contributi alla Gestione separata Inps. In altre parole, quando il reddito professionale, per facoltà o obbligo sancito dalla relativa Cassa, non è soggetto a contribuzione obbligatoria, dev’essere comunque assoggettato alla Gestione separata (quella dei co.co.co. per intenderci). A specificarlo è lo stesso Istituto di previdenza nella Circolare n. 45/2018. Insomma, all’Inps non si sfugge. E, nel caso in cui sia stata erroneamente versata contribuzione nella Gestione separata, questa deve essere trasferita alla Cassa di riferimento. 

Tre ipotesi.  Il problema prende le mosse dall’esatta individuazione dell’obbligo contributivo dei soggetti che svolgono attività libero professionale, questione dibattuta da anni e sulla quale in passato vi è stata molta confusione. Nel mettere ordine, l'Inps individua tre ipotesi: professionisti; pensionati di casse e “parasubordinati”.

Professionisti. I liberi professionisti, spiega l’ente, devono pagare i contributi alla Gestione separata sui redditi professionali non soggetti a contribuzione obbligatoria presso la cassa di categoria. In quest’ipotesi rientrano coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti a versare il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza e/o hanno esercitato facoltà (se previste da albo e cassa) di non versare e/o di non iscriversi. Per esempio, l’architetto iscritto all’Ordine che insegna disegno in una scuola privata, non è obbligato a versare i contributi all’Inarcassa (l’ente di categoria). Pertanto, il reddito professionale, anche se marginale, dev’esser assoggettato alla Gestione separata. Questo vale anche per i commercialisti e i praticanti avvocati.

Pensionati di casse. Dal primo gennaio 2012, spiega l'Inps, i pensionati di casse professionali che continuano l’attività, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione all'albo, devono versare il contributo soggettivo minimo alla cassa. Sono esclusi, invece, dall'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata dell'Inps.

Parasubordinati. I co.co.co. che esercitano attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo e conseguentemente alla cassa (come avviene per i giornalisti free-lance iscritti all’Inpgi2) sono tenuti a versare i contributi alla propria cassa, anche nel caso di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente o di eventuali ulteriori redditi.

Il trasferimento. Una legge del 2000 (art. 116, comma 20,  legge n. 388/2000), precisa l'Inps, stabilisce che il pagamento di contributi effettuati in buona fede a ente previdenziale diverso da quello creditore, ha effetto liberatorio per il contribuente. In tali casi, l'ente che ha ricevuto il pagamento deve trasferire le somme incassate, senza aggravio d'interessi, all'ente titolare. Il trasferimento è subordinato a condizione che l’erroneo versamento sia stato operato in “buona fede”. Nel caso di contributi versati indebitamente all'Inps, la domanda di trasferimento verso la cassa può essere presentata dal professionista o dal collaboratore o anche direttamente dalla Cassa, a seguito di accertamento d'ufficio o a seguito di sentenza. Il trasferimento è possibile per i soli contributi previdenziali, non anche per quelli assistenziali. L'istanza va presentata in via telematica, con uno specifico  modello di prossima pubblicazione.

www.inps.it

Leonardo Comegna