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PREVIDENZA INTEGRATIVA, CHI SI SPOSTA NELL'UE VA IN PENSIONE PRIMA

Chi perde il lavoro e si sposta in un altro paese Ue per trovare una nuova occupazione matura prima il diritto alla pensione integrativa. Il minimo di contributi richiesto, in aggiunta all'età per la pensione pubblica, si è infatti ridotto da cinque a tre. E’ questo il succo del decreto legislativo n. 88/2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161/2018) che attua una specifica direttiva di Bruxelles (n. 2014/50/Ue). Un provvedimento che persegue l’obiettivo di accrescere la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri e migliorare l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari degli stessi lavoratori. Il provvedimento, in vigore dal 14 luglio, integra la normativa già in vigore in materia (decreto legislativo n.252/2005)

In pensione prima. Una prima novità riguarda i requisiti per maturare il diritto alla pensione integrativa. Questo diritto si matura allo stesso momento in cui si raggiunge l'età di accesso alla pensione del regime obbligatorio - per l'assegno di vecchiaia, oggi pari a 66 anni e 7 mesi in presenza di almeno cinque anni di partecipazione (cioè contribuzione) al fondo. Il termine (cinque anni) è ridotto a tre se il rapporto di lavoro cessa per motivi indipendenti dal fatto che il dipendente acquisisca il diritto a una pensione integrativa e che si sposti tra stati dell'Ue. Un esempio. Il lavoratore licenziato in Italia che trovi un'occupazione in altro stato europeo, può ottenere la rendita previdenziale integrativa dopo soli tre anni (anziché cinque) di iscrizione al fondo.

 

Il fermo per mobilità. La seconda novità va a incidere sulle disposizioni relative ai requisiti d'iscrizione ai fondi pensione, alla portabilità e al riscatto. Secondo la nuova normativa, se vengono meno i requisiti di partecipazione al fondo, dovranno essere previsti:

1) il trasferimento a un altro fondo pensione al quale il lavoratore acceda per la nuova attività;

2) il riscatto parziale (50%), nei casi di cessazione dell'attività lavorativa con un periodo di non occupazione tra i 12 e i 48 mesi, oppure in caso di ricorso del datore di lavoro a mobilità o cassa integrazione guadagni;

3) il riscatto totale nei casi di invalidità permanente, con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa con un periodo di non occupazione superiore a 48 mesi.

Dal 14 luglio si è aggiunta una quarta possibilità: il mantenimento della posizione individuale in gestione presso il fondo pensione anche in assenza di ulteriori contributi. Questa opzione trova un'applicazione automatica in assenza di un'altra scelta del lavoratore e fatta salva l'ipotesi del valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo di 453 euro (pari a una mensilità dell'assegno sociale). In quest'ultimo caso, il fondo pensione informa l'iscritto della facoltà di esercitare il trasferimento a un altro strumento previdenziale, o di richiedere il riscatto.

L’occhio della Covip. La Covip (l’autorità di vigilanza del settore), tra i suoi compiti, è tenuta a dettare disposizioni per assicurare la trasparenza delle condizioni contrattuali di fondi pensione, rendere possibile l'adesione consapevole e tutelare il diritto alla portabilità, rendendo possibile anche comparare i costi. A ciò si aggiunge, dal 14 luglio, l'obbligo per la Covip di garantire che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni sulle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui diritti pensionistici (requisiti e via dicendo).

Leonardo Comegna

www.gazzettaufficiale.it

www.covip.it