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POLIZZE VITA DORMIENTI, APERTA UN’ALTRA FINESTRA PER LE RICHIESTE

Si è aperta la sesta finestra per richiedere la liquidazione delle polizze vita dormienti. Lo rende noto il Ministero dello sviluppo economico, che ha reso noto le condizioni e i termini del sesto avviso di presentazione. Dal 2 ottobre sino al 20 novembre 2017 è possibile presentare alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (www.consap.it) la richiesta di rimborso parziale delle polizze dormienti per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del primo gennaio 2006;

2) prescrizione di tale diritto intervenuta anteriormente al primo luglio 2011;

3) rifiuto della prestazione assicurativa, da parte dell’intermediario, per effetto della suddetta prescrizione e conseguente trasferimento del relativo importo al Fondo rapporti dormienti;

4) non aver già ricevuto alcun rimborso, anche parziale, nell’ambito di uno dei precedenti quattro avvisi di presentazione delle domande per polizze dormienti.

Con i precedenti cinque avvisi pubblici sono state prese in considerazione le istanze di rimborso di polizze per le quali l’evento che ha determinato il diritto alla riscossione del capitale assicurato fosse successivo alla data del primo gennaio 2006 e la conseguente prescrizione fosse intervenuta prima del primo gennaio 2011.

Per presentare la domanda è consultabile l’Avviso di rimborsabilità che descrive in dettaglio come fare per riscuotere la polizze e quali documenti allegare e chiarisce anche come viene determinato il rimborso parziale (fino a un massimo del 60%) dell’importo della polizza devoluto dall’intermediario al Fondo rapporti dormienti.

Per eventuali informazioni/chiarimenti sono a disposizione degli interessati i seguenti contatti:

Consap, Gestione polizze dormienti, via Yser 14, 00198 Roma;

Contact Center: 06/85796444 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17;

email non certificata e da utilizzare esclusivamente per chiarimenti sulla procedura di rimborso -polizzedormienti@consap.it

Fax 06/85796446

Email certificata (utilizzabile per l’invio delle domande di rimborso) - consap@pec.consap.it 

Cosa sono le polizze vita dormienti. Sono i contratti in cui, pur essendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, la prestazione è stata pagata dalle imprese di assicurazione, e che quindi giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell’assicurato, della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza, o di polizze “di risparmio” che, giunte alla scadenza, non sono state riscosse dagli interessati per vari motivi.

I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in dieci anni dalla data dell’evento:

1) decesso dell’assicurato;

2) scadenza del contratto.

Oltre questo termine le imprese devono devolvere le somme al Fondo rapporti dormienti istituito presso la Consap. Tipi diversi di polizza sono soggetti a livelli diversi di rischio di “dormienza”. Le polizze vita maggiormente esposte a questo rischio sono quelle che riconoscono ai beneficiari una prestazione in caso di morte dell’assicurato nel corso della durata della polizza (le temporanee caso morte o Tcm). In base a un’indagine conoscitiva condotta nei mesi scorsi dall’Ivass, circa quattro milioni di polizze vita scadute negli ultimi cinque5 anni sono potenzialmente esposte al rischio di dormienza, in quanto le compagnie non sanno se l’assicurato è deceduto o meno prima della scadenza della polizza.

www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-consumatore/assicurazioni/polizze-dormienti

www.consap.it