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PIÙ FACILE RISCUOTERE LA RENDITA COMPLEMENTARE ANTICIPATA

Grazie alla legge di Bilancio 2018, intascare la Rita (la rendita integrativa anticipata) in attesa della pensione di vecchiaia d’ora in poi sarà più semplice. A precisarlo è la Covip (l’autorità di vigilanza del settore) nella circolare n. 888 dell’8 febbraio scorso, dove vengono riassunte tutte le novità apportate al regime della pensione complementare tra il 2017 ed il 2018. A cominciare dalle due più importanti, e cioè: la Rita diventa strutturale (opera senza alcun termine di tempo) ed è sganciata dall’Ape (l’anticipo pensionistico), come avvenuto l’anno scorso. Il che vuol dire che la si può ottenere anche senza ricorrere all’Ape.

I requisiti

Per ottenere la Rita occorrono alcuni requisiti, da possedere al momento della presentazione dell' istanza. Eccoli:

1) cessazione dell' attività lavorativa;

2) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;

3) maturazione, alla data di presentazione della domanda, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;

4) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La rendita complementare potrà inoltre essere liquidata anche nel caso in cui il lavoratore interessato che ha cessato l’attività risulti non occupato per un periodo superiore a 24 mesi e raggiunga l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i dieci anni successivi.

Pensione di vecchiaia

L' erogazione della Rita è possibile dalla richiesta fino all'età per la pensione di vecchiaia, in tutto per cinque o dieci anni a seconda delle ipotesi. A questo proposito, la Covip spiega che il riferimento temporale è esclusivamente alla sola pensione di vecchiaia: si deve infatti escludere la possibilità di prendere in considerazione altri tipi di pensionamento (anticipata d’invalidità, eccetera).

La Covip ritiene che spetti all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato destinare alla Rita, dato che questa rendita può sull'intero importo della posizione individuale o su una sua parte. Le forme dovranno così consentire all'interessato di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata.

Una mano dal Fisco

Dal punto di vista fiscale è stata confermata l’assoggettabilità della rendita alla ritenuta a titolo d'imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno che eccede il quindicesimo di partecipazione al fondo pensione.

 

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