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PENSIONI: ENTRO IL PRIMO MARZO LA DOMANDA PER I PRECOCI

Ci sono ancora pochi giorni a disposizione per i lavoratori precoci che intendono andare in pensione con 41 anni di contributi (http://www.iomiassicuro.it/termini-da-sapere/q). La richiesta all’Inps (come indicato nella circolare n. 33/2018 dell’Istituto di previdenza) dev’essere infatti presentata entro il primo marzo. Entro il 30 giugno riceveranno dall’Inps la risposta con l’esito dell’istruttoria, e solo se quest’ultimo positivo, potranno poi fare la domanda (vera e propria) di pensione. Dopo il primo marzo si potrà ancora presentare domanda fino a novembre, ma l’accesso al prepensionamento sarà vincolato alla disponibilità di risorse messe a disposizione dalla Legge di Bilancio.

Chi è considerato precoce. I cosiddetti “precoci” sono i lavoratori che possono far valere hanno almeno un anno di contribuzione, riferito a periodi di effettiva attività (non valgono i contributi figurativi e i volontari),  precedente il compimento  del diciannovesimo  anno di età. La facoltà introdotta dalla legge Bilancio 2017, con riduzione a 41 anni del requisito contributivo unico (a prescindere dall’età), si rivolge ai soli lavoratori “precoci” che versino in particolari condizioni. Oltre a essere precoci, dunque, per fruire del prepensionamento, occorre rientrare in una delle seguenti condizioni:

1) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e conclusione da almeno tre mesi della prestazione di disoccupazione loro spettante;

2) assistenza al momento della richiesta e da almeno sei mesi nei confronti del coniuge, della persona in unione civile o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ex legge n. 104/1992. Da quest’anno il beneficio è esteso anche a chi assiste parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto 70 anni, oppure siano affetti anch’essi da patologie invalidanti, o siano deceduti o mancanti;

3) riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per l’invalidità civile, di grado pari a almeno il 74%;

4) dipendenti che svolgono, o abbiano svolto, in Italia, da almeno sei anni negli ultimi sette oppure in sette degli ultimi dieci anni in via continuativa una o più attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (categorie di lavoratori beneficiari dell’Ape sociale) oppure che svolgono uno dei lavori definiti “usuranti” (notturni, turni notturni, conducenti di veicoli adibiti a trasporto pubblico di persone di almeno nove posti compreso il  conducente).

La domanda. Come detto, i soggetti che nel corso del 2018 sono in possesso di tutti i requisiti richiesti per ottenere il beneficio, devono presentare domanda per il riconoscimento delle condizioni entro il primo marzo 2018. Le domande presentate oltre il primo marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 saranno prese in considerazione esclusivamente se vi saranno le necessarie risorse finanziarie (550 milioni di euro per il 2018, 570 per il 2019 e 590 a partire dal 2020). Esclusivamente per coloro che solo dal primo gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere al beneficio, come rivisto  dalla Legge di Bilancio, e che entro il primo marzo 2018 presentano sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

www.inps.it