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PENSIONI: CONTRIBUTI VOLONTARI, ALLA CASSA ENTRO FINE MESE

Appuntamento in vista per il versamento dei contributi volontari da parte di chi ha lasciato il lavoro, ma non vuole rinunciare alla pensione. Entro il 30 giugno scade infatti il termine per pagare il primo trimestre (gennaio-marzo). Nel 2017 per coprire un anno di contribuzione volontaria occorre una spesa minima di 3.445 euro, 13 euro in più di quella richiesta nel 2016: da un’occhiata sommaria alle tabelle Inps (circolare n. 12/2017), si nota un aumento per i soli lavoratori autonomi, dovuto alla lievitazione delle aliquote della contribuzione obbligatoria.

Quanto si paga. Le somme da versare differiscono a seconda della decorrenza dell’autorizzazione: prima o dopo il 31 dicembre 1995. L’ammontare del contributo volontario, infatti, si ottiene applicando alla retribuzione di riferimento (quella dell’ultimo anno di lavoro), l’aliquota contributiva vigente che per gli ex dipendenti è pari al 27,87%, se autorizzati sino al 31 dicembre 1995, e al 33%, per le autorizzazioni successive. Restano invariati i massimali annui imponibili: prima fascia 46.123, massimale 100.324 euro. Esiste anche una retribuzione base (minimale), pari al 40% del minimo di pensione mensile.

In altri termini, per il 2017, con un minimale di retribuzione settimanale pari a 201 euro il contributo non può essere inferiore a 56 euro per i soggetti autorizzati sino al 31 dicembre 1995 e a 67 euro e per le autorizzazioni successive. Il pagamento dei contributi volontari può avvenire in quattro modi diversi:

1) utilizzando il bollettino Mav (pagamento mediante avviso);

2) on line, sul sito internet www.inps.it;

3) telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito;

4) presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps” e aderiscono al circuito “Reti Amiche” tramite Lottomatica, fornendo il proprio codice fiscale e il codice autorizzazione/prosecutore.

Artigiani e commercianti. Per le due categorie di lavoratori autonomi le regole della prosecuzione volontaria fanno ancora riferimento a una vecchia legge del 1990 (la n. 233).  Di conseguenza, agli artigiani e commercianti dev’essere tuttora attribuita una delle otto classi di reddito previste dalla legge richiamata e, in particolare, quella il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall’interessato negli ultimi 36 mesi (tre anni) di attività. L’aliquota obbligatoria di quest’anno è fissata in 23,55% per gli artigiani e 23,64% per i commercianti. Il versamento, in questi casi, a differenza degli ex dipendenti, è mensile. Nel 2017 si va da un esborso minimo di 306 euro (3.672 per l’intero anno) per un reddito sino a 15.548 euro, a un massimo di 910 euro (la ragguardevole somma di 10.920 per coprire l’intero anno) per chi nel triennio precedente la cessazione dell’attività presentava un reddito medio superiore a 46.123 euro. 

Parasubordinati.  Ai fini della determinazione del contributo volontario dev’essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota pensionistica stabilita per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione), pari quest’anno al 32% (25% per i titolari di partita Iva). Poiché il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 15.548 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 3.888 su base annua (324 euro al mese) per quanto concerne i professionisti, e a 4.976 euro (415 al mese) per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

www.inps.it