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PENSIONI, AL VIA APE SOCIALE E PRECOCI: DOMANDE ENTRO IL 15 LUGLIO

Via libera al pensionamento anticipato per disoccupati e lavoratori “precoci”.  Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del 16 giugno dei due decreti di attuazione previsti dalla Legge di bilancio (in vigore dal giorno 17), si conclude il lungo iter burocratico che avrebbe dovuto giungere in porto entro lo scorso primo marzo. Per ottenere i benefici occorre farne richiesta entro il 15 luglio (termine che, non a torto, è stato giudicato troppo ravvicinato da parte dei sindacati). Ricordiamo di cosa si tratta.

L’ape sociale. L'Ape sta per Anticipo pensionistico ed è il progetto sperimentale (durerà sino alla fine del 2018) che consente il prepensionamento a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età. Due le condizioni stabilite: far valere un minimo di 30 anni di contributi e maturare un trattamento almeno pari a 703 euro (1,4 volte  la pensione minima). A differenza dell'Ape cosiddetta volontaria, che prevede un vero e proprio prestito bancario (gravato peraltro da un premio assicurativo), che dovrà essere restituito nell’arco di vent’anni, l’Ape sociale non è altro che un sussidio di accompagnamento alla pensione, entro un tetto di 1.500 euro (per dodici mensilità e non rivalutabile in base dall’inflazione), interamente a carico dallo Stato: un sussidio elargito a soggetti in stato di bisogno. Queste le categorie interessate:

1) disoccupati (involontari), che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione da almeno tre mesi;

2) soggetti che assistano, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;

3) invalidi civili che presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni, superiore al 74%;

4) lavoratori dipendenti che, al momento della decorrenza della pensione anticipata, svolgono da almeno sei anni, in via continuativa, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Le attività professionali di riferimento sono indicate nell’elenco seguente

-  operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;

- conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;

- conciatori di pelli e pellicce;

- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

- conduttori di mezzi pesanti e camion;

- professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;

- addetti all’assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;

- professori di scuola pre-primaria;

- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;

-  personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

-  operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata, a qualsiasi titolo (a eccezione di quella versata presso una Cassa di liberi professionisti).

Lavoratori precoci. I c.d. “precoci” sono i lavoratori che possono far valere hanno almeno un anno di contribuzione, riferito a periodi di effettiva attività (non valgono i contributi figurativi e i volontari) , precedente il compimento  del  diciannovesimo anno di età. Se il lavoratore risulta disoccupato a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento e ha esaurito da almeno 3 mesi il supporto fornito dall’Inps, ossia l’indennità di disoccupazione (Naspi), oppure svolge da almeno 6 anni lavori gravosi (si veda elenco sopra), potrà ottenere la pensione con 41 anni di contribuzione, anziché attendere i regolari 42 anni e 10 mesi. Questo, in sostanza, significa che si può anticipare l’uscita dal lavoro di un anno e 10 mesi (solo 10 mesi se donna). La pensione conseguita con quest’agevolazione non è cumulabile con redditi da lavoro (subordinato o autonomo), per un periodo di tempo corrispondente all’anticipazione. In pratica,  un soggetto che lascia l’attività  con 41 anni non potrà lavorare per un periodo successivo di 1 anno e 10 mesi (10 mesi se donna).

Tempistica. Le domande per l'accesso all'Ape sociale oppure al pensionamento con 41 anni, con i requisiti raggiunti entro il 2017 vanno presentate entro il 15 luglio. Chi li raggiunge nel 2018, dovrà fare domanda entro il 31 marzo del prossimo anno. Nella norma si precisa che "le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio sono disponibili le necessarie risorse finanziarie" (300 milioni per il 2017 e 609 di euro per il 2018). Battendo ogni record, lo stesso giorno (16 giugno) di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei due decreti, l’Inps ha pubblicato due circolari (numeri 99 e 100/2017) che contengono le relative istruzioni operative. 

www.inps.it