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PAPÀ, NEL 2019 UN GIORNO DI CONGEDO IN PIÙ

Cresce di un giorno il congedo obbligatorio per i lavoratori padri dipendenti. Lo ricorda l’Inps nel messaggio numero 591/2019, con cui l’Istituto illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. Per le nascite avvenute nel 2019, dunque, i padri potranno assentarsi dal posto di lavoro per un totale di cinque giorni, anche non in modo continuativo, contro i quattro previsti sino allo scorso anno. Il provvedimento rinforza i sostegni alla genitorialità che hanno visto la luce negli ultimi anni.

Congedo obbligatorio. Il congedo obbligatorio di maternità era tradizionalmente una misura prevista a favore delle sole lavoratrici in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio. Solo in caso di morte, assenza della madre o affidamento esclusivo del bimbo al padre, il congedo poteva essere concesso al padre lavoratore. Successivamente, il legislatore ne ha disposto l'estensione in via sperimentale anche ai padri lavoratori per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, riconoscendo un congedo obbligatorio di due giorni da fruire entro i primi cinque mesi di vita del bambino. La caratteristica di questo congedo è che può essere fruito in aggiunta a quello riconosciuto alla madre, e anche per periodi temporali coincidenti a quello attributi alla madre.

Legge Bilancio 2017. La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato la misura anche negli anni 2017 e 2018, raddoppiando a partire dal primo gennaio 2018 i giorni di congedo obbligatorio, che quindi sono passati da 2 a 4. Ora, l'ultimo intervento della Legge di Bilancio 2019 porta il congedo a cinque giornate.

Inoltre, anche nel 2019, il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Pertanto, nel 2019 i giorni di assenza del padre, in relazione alla nascita del figlio, saranno cinque, elevabili a sei previo accordo con la madre.

Le regolePer la fruizione del congedo obbligatorio valgono le regole già esposte in un decreto ministeriale del 2012. In particolare, per il periodo di astensione obbligatoria il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità giornaliera a carico Inps, pari al 100% della retribuzione e alla relativa copertura figurativa ai fini pensionistici, alle medesime condizioni previste per le lavoratrici.

Quanto alle modalità applicative, l'Inps ricorda che l'indennità è di regola pagata dal datore di lavoro, che poi potrà ottenere i conguagli in sede di pagamento dei contributi previdenziali. A questo proposito l’interessato deve comunicare in forma scritta all’azienda i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo di almeno 15 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. Il datore di lavoro comunicherà poi all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto. 

Agricoli e stagionali. Devono, invece, presentare istanza all'Inps i lavoratori per i quali l'Istituto provvede direttamente al pagamento dell'indennità di maternità. Si tratta dei lavoratori agricoli, gli stagionali, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni, nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine. 

La coda del 2018. L'Istituto ricorda infine che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nel 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a quattro giorni di congedo obbligatorio, anche se essi vengono fruiti nei primi mesi del 2019.

www.inps.it

Leonardo Comegna