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OPZIONE DONNA, L’INPS CONFERMA LE CONDIZIONI PER LE NATE IN AUTUNNO

Ultimo  appello per l’“opzione donna”. Le lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 (del 1957 se autonome), che hanno maturato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015, possono andare in pensione all'età di 57 anni e 7 mesi (58 anni e 7 mesi, se autonome), a patto che scelgano il calcolo della pensione interamente contributivo. A confermarlo è l’Inps (messaggio n. 1182/2017), in cui l’ente presieduto da Tito Boeri (nella foto) prende atto dello slittamento dei termini anagrafici contenuta nella Legge di Bilancio 2017, ricordando peraltro che nulla cambia  rispetto ai previsti incrementi demografici  ed  alla famosa “finestra mobile”.

L’opzione è femmina. La misura, prevista a esclusivo favore delle lavoratrici donne, è stata introdotta in via sperimentale nel 2004 dalla riforma Maroni. Prevedeva che fino al 31 dicembre 2015, le donne potessero continuare a conseguire il diritto all'ex pensione di anzianità (35 anni di contributi) all’età di 57 anni (58 anni se autonome), a condizione di optare appunto per l’intero calcolo contributivo del trattamento. Per essere più chiari, l’opzione consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie, che per il pensionamento anticipato pretendono 41 anni e 10 mesi di contribuzione. Ciò, a condizione che le interessate scelgano la liquidazione del meno vantaggioso metodo contributivo, subendo mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-30%. Non solo. Per questa tipologia di prestazione resta infatti in vigore la  “finestra mobile”, secondo cui l'assegno Inps viene pagato dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome, dopo la maturazione dei requisiti.

La legge di Bilancio La Legge di Bilancio 2017 estende dunque la possibilità di opzione alle lavoratrici che,  per effetto degli incrementi della speranza di vita, non hanno raggiunto l’età entro il 31 dicembre 2015. Anche quelle nate nell'ultimo trimestre 1957-1958 potranno quindi fruire dell'opzione, a condizione che abbiano accumulato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. In pratica, le nate dal primo ottobre al 31 dicembre del 1958 (o del 1957 se autonome),  maturano il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016. Ciò in quanto bisogna tener conto degli effetti di un adeguamento (demografico) di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016, un totale di 7 mesi. Un esempio concreto. Una operaia o impiegata nata il 31 dicembre 1958 matura il diritto il 31 luglio 2016 e potrà ottenere la pensione dopo altri dodici mesi, vale a dire dal primo agosto 2017. Mentre una negoziante nata un anno prima (31 dicembre 1957) potrà ottenere l’assegno Inps dopo diciotto mesi, ossia dal primo febbraio 2018.

www.inps.it