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LEGGE CONCORRENZA, DIVENTA FLESSIBILE IL TFR DESTINATO AI FONDI PENSIONE

Sarà la contrattazione collettiva a determinare la quota minima di Tfr da destinare alla previdenza complementare. E’ la novità più importante in materia contenuta nella nuova Legge sulla concorrenza, la 124/2017, approvata dopo oltre due anni di gestazione. Le modifiche all’impianto della previdenza integrativa (decreto legislativo n. 252/2007), vanno incontro alle sollecitazioni della Covip (l’Autorità di vigilanza del settore) con l'obiettivo di agevolare le ade­sioni anche nelle aziende con meno di 50 dipendenti, per le quali si riscontra ancora oggi un tasso di penetrazione decisamente basso. Inoltre, per i lavoratori disoccupati sarà più facile riscuotere sotto forma di rendita anticipata il capitale accumulato nel proprio fondo pensione. Ma andiamo con ordine.

Tutto o niente. La destinazione del Tfr (la vecchia indennità di liquidazione) a un Fondo complementare è una scelta libera del lavoratore, che può decidere se lasciare la liquidità nell'impresa, e riscuoterla alla fine della carriera lavorativa, oppure se metterla (per intero, sino alla nuova legge) in un fondo complementare per avere una rendita integrativa della pensione pubblica obbligatoria. Praticamente, il lavoratore aveva davanti a sé solo due possibilità: trasferire l'intera quota del Tfr maturando, oppure lasciarla all'azienda e riscuoterla una volta cessato il rapporto. Se non viene fatta alcuna scelta, il Tfr comunque finisce in previdenza integrativa: nel fondo pensione aziendale o settoriale ovvero, se questi fondi non esistono, a FondInps (fondo pensione operativo all'Inps).

Con la modifica contenuta nella nuova legge, invece, gli accordi collettivi (anche a livello aziendale) potranno decidere quanta parte del Tfr potrà essere destinato alla previdenza complementare e quanta lasciarne in azienda, in modo da superare le resistenze dei lavoratori connesse alla perdita integrale di tale forma di liquidità. In assenza d’indicazioni da parte della contrattazione collettiva, specifica la nuova norma, il conferi­mento della quota destinata alla previden­za complementare continua a essere (come prima) al 100%. In parole povere, la nuova norma concede decisi margini di flessibilità agli accordi, seguendo le osservazioni avanzate dalla Covip, che ha più volte raccomandato questa soluzione affermando che … “le fonti istitutive potrebbero definire la misura del Tfr maturando da destinare alla previdenza complementare nel modo più consono rispetto alle esigenze dei soggetti interessati …”. Insomma, una nuova formula che dovrebbe aiutare a decidere il dipendente che non intende perdere l’intero gruzzoletto accumulato durante la sua vita lavorativa.

Pensionamento anticipato. Per il conseguimento della pensione integrativa valgono gli stessi requisiti fissati per il diritto alla pensione obbligatoria dell‘Inps. Una novità della nuova legge riguarda la possibilità di ottenere la pensione integrativa prima, una sorta di prepensionamento. In base alle regole previgenti, la possibilità veniva riconosciuta ai lavoratori in caso di cessazione del lavoro e disoccupati da più di 48 mesi e per un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti ordinari. Queste invece le novità:

1) riduzione a 24 mesi del periodo d'inoccupazione per il diritto all'anticipo della pensione integrativa. Sulle somme oggetto del riscatto si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta con l'aliquota del 23%;

2) l'anticipo può riguardare sia tutta la pensione integrativa e sia parte di essa, e può essere richiesta anche in forma di rendita temporanea, cioè fino alla maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione obbligatoria;

3) i fondi pensione possono elevare l'anticipo da 5 anni (il minimo previsto per legge) fino al massimo di 10 anni.

Un tavolo per la riforma. La legge prevede, infine, la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari. Tra le finalità di quest'ultima, l'individuazione di strumenti d’informazione per l'educazione finanziaria e previdenziale e in materia di forme di gestione del risparmio, inteso alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.

www.covip.it