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LAVORO OCCASIONALE, NUOVE REGOLE PER AGRICOLTURA E TURISMO

In arrivo nuove e più chiare regole per il lavoro occasionale, dopo le modifiche apportate dal cosiddetto “decreto dignità (legge n. 96/2918). A dettarle è proprio l’Inps con una apposita nota (circolare numero 103/2018), con cui l’ente di previdenza mette in evidenza la nuova disciplina applicabile alle imprese agricole e del settore turistico.

Parliamo dei famosi “voucher”, lo strumento del lavoro occasionale in favore delle microimprese e delle famiglie reintrodotto lo scorso anno, dopo la soppressione dei buoni, lo scorso anno. Come accennato, le novità riguardano soprattutto due settori: agricoltura e turismo. Rispetto a queste imprese il legislatore ha, infatti, creato due regimi speciali di riferimento per il contratto di prestazione occasionale, con elementi contenenti significative differenze rispetto alla normativa "ordinaria". In particolare, l’intervento normativo agisce sull'estensione del regime temporale entro cui è possibile rendere la prestazione lavorativa (da 3 a 10 giorni prima della comunicazione all'Inps) e, per sole imprese del settore turistico, la possibilità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale in presenza di un organico massimo di 8 dipendenti; in precedenza il limite era di 5.

 

La registrazione. Tra le innovazioni, una riguarda i lavoratori che, per accedere alle prestazioni occasionali, devono prima registrarsi sul sito Inps; autocertificando anche l'eventuale appartenenza a una delle seguenti categorie:

1) titolari di pensione (vecchiaia o invalidità);

2) giovani con meno di 25 anni d'età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o presso l'università;

3) disoccupati;

4) percettori di prestazioni integrative del salario (di reddito d’inclusione, mobilitò, cassa integrazione). Ciò per consentire agli utilizzatori (famiglie, imprese e/o professionisti) di calcolare al 75% i compensi erogati alle precedenti categorie, in modo tale che il tetto annuo di utilizzo di prestazioni occasionali sale da 5.000 a 6.666 euro.

 

Cosa cambia per agricoltura e turismo. La novità in questi settori riguarda soprattutto la flessibilità. Infatti, la denuncia dei lavori potrà avvenire per un periodo fino a 10 giorni lavorativi consecutivi, e non più fino a 3. In merito, l'Inps richiama l'attenzione sul fatto che la novità riguarda solo alcune categorie di soggetti e solo le imprese del settore agricolo e/o di quello del turismo. Il ricorso al lavoro occasionale nell'agricoltura resta consentito esclusivamente alle imprese agricole che occupano non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il settore turistico, il lavoro accessorio può essere utilizzato nelle imprese che abbiano alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a tempo indeterminato. L'Inps ha specificato che possono valersi di questo regime gli alberghi; villaggi turistici; ostelli della gioventù; rifugi di montagna; colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte. A questo proposito  faranno fede le informazioni presenti presso il Registro delle imprese.

La misura del compenso è liberamente fissata dalle parti, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge. In particolare, il compenso per ogni ora di prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro e l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative continuative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

www.inps.it

Leonardo Comegna