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LA NASPI ANCHE AL PROFESSIONISTA CON REDDITI FINO A 4.800 EURO

L'iscrizione a un albo professionale e il solo possesso di una partita Iva, non produttiva di reddito, non bloccano più l'erogazione della Naspi, l'indennità di disoccupazione. Se il professionista svolge attività lavorativa, la Naspi è compatibile fino a 4.800 euro di reddito professionale. Lo precisa l'Inps che, per evitare disparità di trattamento, ha riconsiderato lo svolgimento di diverse attività da parte di che percepisce la Naspi, per spiegare quando il reddito sia da ritenere compatibile, oppure incompatibile con la percezione dell'indennità di disoccupazione.

La disposizione presa in considerazione dall'Inps è quella che obbliga il percettore di Naspi, in caso di avvio di una nuova attività di lavoro, a comunicare all'Inps, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto al fine di conservare il diritto alla Naspi, seppure in una misura ridotta all'80%. In caso di mancata comunicazione, il percettore decade dal diritto alla Naspi. Nelle ipotesi di nuova attività di lavoro subordinato, la Naspi è compatibile fino a un reddito di 8mila euro; se di lavoro autonomo fino a 4.800 euro.

Nei casi di soggetti beneficiari di Naspi titolari di borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, le relative remunerazioni sono interamente cumulabili con l'indennità di disoccupazione, e il beneficiario non è tenuto a effettuare la comunicazione all'Inps.  Altrettanto vale per le prestazioni occasionali. Il beneficiario di Naspi può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi non superiore a 5.000 euro per anno. Entro questo limite, la Naspi è cumulabile con i voucher e l’interessato non deve fare la comunicazione.

Adesso, quindi, Naspi e liberi professionisti vanno d'accordo. Il reddito professionale, infatti, è da ritenere compatibile con l'indennità di disoccupazione nel limite annuo di 4.800 euro, a condizione che il beneficiario faccia la comunicazione all'Inps entro trenta giorni dichiarando il reddito che prevede di trarre nell’arco dell'anno, anche se pari a zero.

www.inps.it