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LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA SI PRONUNCIA SULLE FERIE

Se lo chiede l'azienda, bisogna usufruire delle ferie arretrate. Se il lavoratore si rifiuta, infatti, una volta cessato il rapporto non ha più diritto alla relativa indennità sostitutiva. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea in due sentenze, dichiarando appunto che il diritto alle ferie, anche in relazione al periodo minimo legale (quattro settimane), si estingue allorquando non siano state fruite per volontà del lavoratore, anche se invitato a farlo dal datore di lavoro.

E’ un escamotage, quest’ultimo, spesso utilizzato dai lavoratori per gonfiare l'ultima busta paga, anche ai fini pensionistici. Una buona notizia, viene, invece, da un’altra sentenza con cui la stessa Corte ribadisce il principio in base a cui il diritto all'indennità per ferie non godute non si estingue se il dipendente è passato a miglior vita, ma si trasmette agli eredi.

La vicenda. Riguarda un lavoratore tedesco cui, al termine del rapporto di lavoro, viene rigettata la richiesta di liquidazione dell'indennità di ferie non godute. Il diniego è motivato dal fatto che, circa due mesi prima della fine del rapporto, l’azienda aveva invitato Herr Müller (nome di fantasia) a fruire della rimanenza di ferie, senza costringerlo a osservare date prefissate. Il lavoratore per sue ragioni, però, prende soltanto due giorni dell’intero periodo di ferie maturato.

Il periodo in questione è quello cosiddetto minimo-legale, pari a quattro settimane annue, che non può mai essere monetizzato se non in caso di fine rapporto. Poiché non gli ripaga le ferie non fruite, il lavoratore fa causa all'azienda. I giudici, a loro volta, si rivolgono alla Corte di giustizia Ue per sapere se sia lecito, per la normativa europea, la perdita del diritto alle ferie annuali non fruite e la perdita dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute quando l’interessato non abbia formulato richiesta di fruizione prima della cessazione del rapporto di lavoro.

I giudici di Lussemburgo. In base alla normativa europea, afferma la Corte di giustizia, il diritto alle ferie, è irrinunciabile e mai monetizzabile se non a fine rapporto. Tale diritto può estinguersi soltanto se il dipendente sia stato posto dal datore di lavoro, con informazione adeguata, in condizione di fruirne in tempo utile, cioè prima della fine del rapporto. Per cui, quando l’azienda è in grado di provare che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite. Dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo questo suo diritto, le norme Ue non contrastano con la perdita di tale diritto e neppure, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con la perdita del correlato diritto a un'indennità sostitutiva (per le ferie non godute).

Insomma, secondo la Corte, è del tutto incompatibile con l'istituto delle ferie qualunque interpretazione del diritto Ue che sia tale da incentivare il lavoratore ad astenersi deliberatamente dal fruire le proprie ferie, in modo da incrementare la propria retribuzione all'atto della cessazione del rapporto. Considerato che l’obiettivo delle ferie è quello di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.

Diritto in eredità. Come accennato, con la sentenza alla causa C-596/16, infine, la Corte ribadisce che il decesso di un lavoratore non estingue il suo diritto alle ferie. Ne consegue che gli eredi possono chiedere l'indennità sostitutiva per le ferie non godute.

www.curia.europa.eu

Leonardo Comegna