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IL PART TIME NON TAGLIA I PERMESSI DELLA LEGGE 104

Anche il lavoratore in part-time ha diritto a tre giorni di permesso mensile per l'assistenza a familiari con grave handicap (riconosciuti dalla legge n. 104/1992). Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4069/2018, disapprovando il comportamento di un datore di lavoro che (in base alle istruzioni Inps dell’anno 2000), aveva invece ridotto i giorni in proporzione all'orario di lavoro svolto in un rapporto a tempo parziale.

La questione decisa nel giudizio è se i permessi mensili attribuiti al lavoratore (genitore di un figlio con grave handicap) debbano o meno essere riproporzionati in misura di due, invece di tre (la misura intera), nell'ipotesi in cui il genitore osservi un orario di lavoro su quattro giorni a settimana, in un part-time di tipo verticale.

La Suprema Corte ha spiegato che la legge che disciplina il rapporto part-rime prevede un principio di non discriminazione, in base al quale il lavoratore non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno. Può giustamente essere riproporzionato il trattamento economico, ossia la retribuzione globale e le singole voci, la paga feriale, i trattamenti per malattia, infortunio, maternità ecc.. Insomma, occorre fare distinzione tra i gli istituti che hanno una connotazione patrimoniale (riproporzionabili), da quelli che appartengono a un ambito di diritti aventi una connotazione non strettamente patrimoniale, come i “permessi relativi alla legge 104; questi ultimi sono salvaguardati da qualsiasi riduzione.

www.inps.it