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PER I LIBERI PROFESSIONISTI SCATTA L’EQUO COMPENSO

Dopo l’approvazione definitiva del decreto fiscale, le nuove regole sull’equo compenso per i professionisti (in precedenza pensate e operanti soltanto per gli avvocati), vengono ora ufficialmente estese a tutte le categorie. La legge di conversione (n.172/2017) estende inoltre le norme sul giusto compenso anche alle prestazioni rese nei confronti della Pubblica amministrazione, stabilendo di fatto il divieto di predisporre bandi di gara con compensi minimi e fuori dai parametri. Non è che l'inizio di un percorso, soprattutto per quanto riguarda atti applicativi e interpretativi che saranno utili. Risulta ancora aperto, tuttavia, il nodo dei riferimenti ai professionisti privi di parametri perché non regolati, in relazione ai quali può soccorrere la regolazione civilistica attraverso gli “usi” che il sistema camerale è in grado di rilevare. Addio dunque ai contratti di collaborazione capestro, alle prestazioni professionali al massimo ribasso, agli incarichi da svolgere a titolo gratuito.

L’equo compenso, già presente in altri Paesi, prevede che anche in Italia sia stabilita una cifra minima equa e adeguata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto dal libero professionista. Gli interessati sono praticamente  tutti i lavoratori autonomi che svolgono un’attività in maniera professionale. Oltre  ai professionisti ”classici” iscritti a un ordine (per esempio, avvocati, giornalisti, commercialisti, ingegneri), la nuova legge si applica anche ai soggetti non iscritti presso un ordine o collegio. In base alla nuova legge, dunque, tutti i professionisti hanno diritto a un compenso minimo al di sotto del quale non si può scendere; compenso che deve essere «proporzionato alla qualità e quantità del lavoro”.

l criteri in base a cui verrà definito il valore economico delle prestazioni  e il limite minimo non verranno stabiliti in maniera assoluta: vi sarà sempre la possibilità di derogarli in base a un accordo tra le parti. L’equo compenso per i professionisti si applica ai rapporti, anche in essere, tra lavoratore autonomo e azienda privata o pubblica e scatta quando il committente è una banca, un’assicurazione, una grande impresa o un'azienda della pubblica amministrazione. In questi casi il principio non può essere retroattivo, per cui si applica solo ai nuovi rapporti instaurati dopo il 6 dicembre 2017.

Oltre all'equo compenso, la nuova disposizione prevede anche l'introduzione delle cosiddette  “clausole vessatorie”, in base alle quali il professionista può richiedere l'annullamento del contratto entro due anni dalla sottoscrizione,  ferma restando la possibilità di mantenere valido il rapporto di lavoro. Tra le clausole vessatorie che consentono al professionista d’impugnare il contratto vi sono per esempio:

1) l'anticipo delle spese a carico esclusivo del professionista;

2) tempi di pagamento delle fatture oltre 60 giorni;

3) la possibilità di modificare il contratto unilateralmente,  solo da parte del committente;

4) l'imposizione al dover rinunciare al rimborso delle spese ecc.

In proposito, va sottolineato che in presenza di clausole vessatorie la nullità del contratto può essere fatta valere solo dal professionista, e non si estende al resto del contratto. In base alle prime indicazioni, l’equo compenso sarà calcolato nei seguenti modi:

1) per i professionisti iscritti agli ordini professionali sarà stabilito sulla base dei parametri giudiziari emessi dai Ministeri che vigilano sugli Ordini professionali, come quelli attuali per gli avvocati;

2) per i professionisti appartenenti alle altre categorie: i parametri saranno decisi in un secondo tempo.

In attesa di sapere quali saranno gli effettivi parametri che stabiliranno l'equo compenso, si può comunque affermare che essi saranno simili a quanto previsto dalla Costituzione (articolo 36) sulla retribuzione del dipendente, dove si dice che il compenso dev’essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. In presenza di un compenso non equo, è prevista la sostituzione con il compenso determinato dal giudice. Il provvedimento riguarda circa 4,4 milioni di persone, di cui 3 milioni per le categorie non regolamentate (la maggioranza dei free-lance) e 1,4 per quelle organizzate in ordini.