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DOPPIA SANZIONE PER CHI PAGA LO STIPENDIO IN CONTANTI

Se l'importo mensile dello stipendio pagato in contanti ai propri dipendenti o ai co.co.co supera i 3mila euro, datori di lavoro e commettenti possono essere sanzionati due volte. La prima per la violazione dell'obbligo di pagamento della retribuzione in denaro contante (da mille a 5 mila euro), in vigore dal primo luglio scorso (vedi News del 22 gennaio scorso, www.iomiassicuro.it/news/dal-primo-luglio-stop-al-contante-pagare-lo-stipendio). La seconda per violazione della normativa antiriciclaggio, con multe che vanno dai 3mila ai 50mila euro. Lo scrive l’Inl (l'Ispettorato nazionale del lavoro) nella nota n. 7369 del 10 settembre, con cui fornisce alcuni chiarimenti circa le azioni da intraprendere da parte dei funzionari addetti all’attività di controllo.

Di cosa parliamo. Come ricordato, dal primo luglio per i datori di lavoro non è più possibile pagare in contanti. La norma, contenuta nella Legge di Bilancio 2018, ha il preciso scopo di combattere, oltre all’evasione fiscale, le forme elusive dei rapporti di lavoro. L’obiettivo è di porre fine alla spiacevole prassi, che si verifica per lo più nell’ambito delle piccole imprese, di pagare i lavoratori meno di quanto risulta in busta paga. Non di rado, infatti, sotto il ricatto del licenziamento, alcuni datori di lavoro corrispondono ai propri dipendenti una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. E questo pur facendo firmare al lavoratore una busta paga da cui risulta una retribuzione regolare. Un vero e proprio abuso, che non conosce latitudini, né specifici settori produttivi.

Ambito del divieto. La nota dell’Inl specifica che il divieto di pagamento in contanti si riferisce soltanto alle somme erogate a titolo di retribuzione. Potranno invece essere pagate ancora in contatti le somme dovute a diverso titolo, per esempio quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (es: anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio). Inoltre, in considerazione della natura mista (risarcitoria e retributiva), l'indennità di trasferta è da ricomprendere nell'ambito degli obblighi di tracciabilità, diversamente da altre somme versate esclusivamente a titolo di rimborso (documentato) che hanno natura, invece, solo restitutoria. E questo perché la ratio della norma è anche quella di mettere gli ispettori in condizione di verificare gli effettivi importi versati al lavoratore “forfettariamente”, in modo da verificare il rispetto dei limiti d'imponibilità fiscale e contributiva. L’obbligo del contante non vale invece nella Pubblica amministrazione, né nei rapporti di lavoro domestici (colf e badanti).

Strumenti da utilizzare. Il pagamento della busta paga può quindi avvenire solo tramite banca o ufficio postale, in una delle seguenti modalità (indicate dalla stessa legge):

1) bonifico su conto corrente con codice Iban indicato dal lavoratore;

2) altri strumenti per i pagamenti elettronici;

3) pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

4) tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i 16 anni.

In proposito, l’Ispettorato ha precisato che è considerato regolare (e quindi non sanzionabile) il pagamento effettuato in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente, o conto di pagamento ordinario soggetto a registrazioni. Così dicasi per il pagamento con "vaglia postale": è ammissibile, a condizione però che siano rispettate le condizioni e le modalità stabilite dalla legge, la quale prevede che "gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.

www.ispettorato.gov.it

Leonardo Comegna