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DECRETO DIGNITÀ, È LEGGE LA MINI-RIFORMA DEL LAVORO

Il “Decreto dignità” è legge dello Stato. Un provvedimento che cambia le regole dei contratti a termine, dei licenziamenti, e reintroduce i voucher.  Al centro del provvedimento ci sono le nuove regole sul lavoro, fortemente criticate dall’opposizione e da Confindustria, secondo cui le nuove misure farebbero saltare migliaia di contratti a termine, che non si trasformerebbero in contratti a tempo indeterminato. Sono comunque diverse le novità introdotte

Stretta sul contratto a termine. Le novità sui contratti a tempo determinato previste dalla muova legge si applicano non solo ai nuovi rapporti a termine, ma anche ai rinnovi (riassunzioni a termine) e alle proroghe di contratti in corso. La prima novità concerne l'abrogazione, quasi del tutto, del principio della libertà di assumere a termine. Il contratto a termine sarà infatti stipulabile:

1) liberamente, senza dover dare giustificazione, se di durata fino a 12 mesi;

2) condizionatamente se di durata superiore a 12 mesi, e comunque fino a 24 mesi - oltre non si può andare, pena la trasformazione a tempo indeterminato- cioè in presenza di una causale di legge.

Queste regole non si applicheranno subito, ma a partire dal primo novembre.

Il provvedimento prevede poi la proroga nel biennio 2019-2020 del bonus assunzioni al 50% dei contributi per gli under 35 (e non più per i soli under 30), voluto dal precedente governo. 

Le causali. Rappresentano la seconda novità. Se il contratto a termine prevede una durata superiore a 12 mesi (e fino a 24 mesi), l'assunzione dovrà essere giustificata da una delle causali individuate, ossia:

a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, oppure sostitutive di altri lavoratori;

b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria

La stessa necessità di causale, inoltre, è prevista, sempre, in ogni caso di rinnovo del contratto a termine (a prescindere dalla durata (fino a/più di: 12 mesi); mentre, in caso di proroga di un contratto a termine, la causale è necessaria solo se il rapporto di lavoro, con la proroga, supera la durata complessiva di 12 mesi.

Voucher. È la novità più importante introdotta dalla legge di conversione del decreto del 13 luglio, che rende le prestazioni occasionali più flessibili. Almeno in agricoltura e nel turismo, dove la denuncia dei lavoretti potrà avvenire per periodi fino a 10 giorni lavoratori (e non più fino a 3, come oggi). Per “prestazioni occasionali” s'intendono le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi fino a 5.000 euro;

b) per prestazioni complessivamente rese dal prestatore, in favore dello stesso utilizzatore, a compensi fino a 2.500 euro;

c) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi fino a 5.000 euro.

Per l'ultima condizione è previsto che possano calcolarsi al 75% (cioè «scontati» del 25%) i compensi di:

1) titolari di pensione (vecchiaia o invalidità);

 2) giovani con meno di 25 anni d'età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;

3) persone disoccupate;

4) percettori di prestazioni integrative del salario (cassintegrati e in mobilità).

Ai fini della praticabilità dello sconto: che i prestatori (pensionati, giovani, ecc.) “all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica , autocertifichino la relativa condizione”.

Oltre al limite di compenso, le prestazioni occasionali sono soggette a un vincolo di durata: massimo 280 ore in un anno civile. Nel settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra limite d'importo di 2.500 euro e retribuzione oraria del contratto collettivo nazionale. Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è vietato da utilizzatori che hanno più di 5 dipendenti a tempo indeterminato (8 dipendenti per le aziende alberghiere e alle strutture ricettive del turismo).

Licenziamenti più costosi. Ultima novità è l'incremento del 50% dell'indennizzo previsto per l'ipotesi di licenziamento in assenza di giustificato motivo oggettivo (cosiddetti licenziamento economico), a seguito dell'entrata in vigore del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Secondo la precedente disciplina, l'indennità risarcitoria variava tra 12 e 24 mensilità; con le nuove norme potrà arrivare anche a 36 mensilità.

Più tempo per i ricorsi. Un’altra novità riguarda l'allungamento dei termini a disposizione dei lavoratori per impugnare il contratto a termine. In base alle norme vigenti, l'impugnazione deve avvenire entro 120 giorni dalla cessazione del contratto da impugnare, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche con ausilio del sindacato. Il precedente termine passa a 180 giorni.

www.senato.it

Leonardo Comegna