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DAL 2017 PER I COLLABORATORI STOP AL PARACADUTE DELLA DIS-COLL

Nel 2017 per i collaboratori non sarà più possibile incassare l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll), istituita nel 2015 e valida anche per il 2016. Lo dice l’Inps in una nota in cui spiega che la norma “non è stata oggetto di proroga” per il  2017. Nessuna indennità sarà quindi pagata a fronte delle cessazioni involontarie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, intervenute dal gennaio di quest’anno.

Che cos’è. La prestazione Dis-coll era stata istituita dal governo Renzi con il Jobs act in via sperimentale, e prevedeva che fosse corrisposta mensilmente per la metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso,  fino a un massimo di 6 mesi. La fruizione dell’indennità Dis-coll non dava diritto alla contribuzione figurativa, ma alla sola  prestazione,  pari al 75% del reddito medio mensile se inferiore all’importo di 1.195 euro.

Destinatari. Beneficiari della speciale indennità erano i collaboratori coordinati e continuativi con o senza modalità a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che avevano perduto involontariamente l'occupazione. Erano comunque esclusi gli amministratori e i sindaci, nonché i ricercatori, borsisti e dottorandi, perché la loro situazione giuridica è diversa da quella di un collaboratore o di un lavoratore parasubordinato.

Requisiti e misura. L’indennizzo era riconosciuto ai lavoratori in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

a)  stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;

 b)  almeno tre mensilità di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro, al verificarsi dell’evento stesso.

L’indennità Dis-Coll era corrisposta mensilmente, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro all’evento stesso. La durata massima dell’ indennità non poteva comunque superare i sei mesi di fruizione. Circa la misura, l’indennizzo era rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi derivanti dai rapporti di collaborazione, relativi all’anno solare in cui si era verificato l’evento di cessazione e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazione di essi), ottenendo così l’importo del reddito medio mensile.

L’assegno, rapportato al reddito medio mensile come sopra determinato, era pari al 75%.  Nel caso in cui il reddito medio mensile fosse risultato  superiore a 1.195 euro, l’importo  dell’assegno veniva pagato in misura  pari al 75% della predetta somma, incrementata da un bonus pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.195 euro. L’assegno non poteva in ogni caso superare l’ammontare massimo mensile di 1.300 euro.  Inoltre, l’indennità si riduceva del 3% ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, vale a dire dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

www.inps.it