CLOSE

This website uses cookies. By closing this banner or browsing the website, you agree to our use of cookies. CLOSE

CONTRASTO ALLA POVERTÀ, AL VIA IL REDDITO D’INCLUSIONE

Si potranno presentare dal primo dicembre le domande per il Rei (Reddito d’inclusione), il nuovo strumento assistenziale che diventerà operativo dal primo gennaio 2018. Il Rei è condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà. La misura prevede un beneficio economico, erogato attraverso una carta prepagata da Poste Italiane, per un periodo massimo di diciotto mesi, da cui saranno sottratte le eventuali mensilità di Sia (Sostegno per l’inclusione attiva) già percepite.

Con una circolare emanata nei giorni scorsi (circolare INPS 22 novembre, n. 172), l’Inps ha fornito le prime istruzioni amministrative e illustratp il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sia e dell’Asdi (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.
La domanda di accesso al Rei potrà essere presentata presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi, utilizzando il modello (pdf 718KB) allegato alla circolare. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dev’ essere in possesso di un’attestazione  Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità.

Chi ne ha diritto. Il Rei è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

1) il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente cittadino dell’Ue o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

3) in possesso  di: un valore dell’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, non superiore a 6mila euro;

4) un valore dell’Isre (Indicatore della situazione reddituale) non superiore a 3mila euro;

5) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

6) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore a 6mila euro, accresciuta di 2mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10mila euro;

7) nessun componente intestatario a qualunque titolo o che ha piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (fanno eccezione autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente);

8) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto;

9) presenza di un componente di età minore di anni 18;

10) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;

11) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata.

12) presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento  e abbia cessato, da almeno 3 mesi, di beneficiare dall’Inps dell’intera prestazione per la disoccupazione.

Il Rei è in ogni caso incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della Naspi o altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

In cosa consiste. Il Rei è articolato in due componenti:

a) un beneficio economico pari, su base annua, a 3mila euro, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare;

b) una componente di servizi alla persona identificata, in esito a una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare, nel progetto personalizzato. Il progetto, è stipulato tra il beneficiario, il centro per l’impiego, i servizi sociali del Comune e gli enti no profit, e i suoi obiettivi devono essere perseguiti da tutta la famiglia, pena la revoca del beneficio.

Come si calcola. L'importo del reddito d’inclusione 2018 si calcola sulla base del numero di componenti e la scala di equivalenza Isee, per cui spetta:

 

Reddito d’inclusione 2018

importo

  Numero componenti 

 Scala di equivalenza

187,5

1

1

294,38 euro

2

1,57

382,5 euro

3

2,04

461,25 euro

4

2,46

485,411 euro

5

2,85

 

 

Come si può vedere, l'importo spettante è proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, pari per ogni singolo cittadino a 3 mila euro ed è aumentabile in base al numero dei componenti della famiglia per effetto della scala di equivalenza dell’Isee. 

In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%.  Ecco la tabella sinottica che spiega nel dettaglio quanto detto finora:

Numero componenti della famiglia

 Soglia di reddito di accesso 

Soglia di accesso al 75%

1

3.000 euro

2.250 euro

2

4.710 euro

3.532,5 euro

3

6.120 euro

4.590 euro

4

7.380 euro

5.535,00 euro

5

8.550 euro

6.412,5 euro

 

In pratica, se per esempio una famiglia è composta da tre persone, l'importo Rei, è calcolato sulla soglia di accesso al 75% corrispondente, cioè 4.590 euro. La soglia non può comunque eccedere il valore annuo dell'assegno sociale, che per il 2018, è pari a 5.895 euro. Dal reddito della famiglia, sono sottratte le spese per l’affitto fino a 7mila euro (soglia aumentata di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente fino a un massimo di 3 mila euro. 

www.inps.it