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COCOCO, VIA LIBERA ALLE DOMANDE PER L’INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

Via libera alle domande di Dis-Coll (l’indennità di disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi), per chi ha perso il lavoro dal primo gennaio. Per le cessazioni dei rapporti di collaborazione intervenute fino al 23 maggio, il termine di decadenza di 68 giorni per presentare la richiesta, decorre dal 23 maggio: lo rende noto l'Inps (circolare n. 89/2017). E a partire dal primo luglio, o meglio per gli eventi di disoccupazione che si realizzano da quella data, l'indennizzo sarà strutturale ed esteso anche  agli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, come previsto dalle norme del Jobs act del lavoro autonomo, approvato dal Parlamento e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Di che si tratta. La Dis-Coll non è altro che l'indennità di disoccupazione a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva all'Inps (Gestione separata), non titolari di pensione, né di partita Iva. Coloro cioè che versano l'aliquota piena di contribuzione (per l'anno 2017, pari al 32,72%). Introdotta in via sperimentale per il 2015 dal famoso Jobs act, è stata poi prorogata prima per l'anno 2016 dalla legge di Stabilità di quell’anno, e poi dal primo gennaio al 30 giugno 2017 dal cosiddetto decreto  Milleproroghe.

I requisiti. Due i requisiti da verificare congiuntamente: lo stato di disoccupazione al momento della domanda e il possesso di almeno tre mesi di contributi, nel periodo che va dall'anno precedente al giorno di cessazione del lavoro (accredito di tre mensilità).

La richiesta.Per beneficiare dell’indennizzo, i collaboratori devono farne domanda all'Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione dell’attività lavorativa. In proposito è bene precisare che l'indennità è liquidata dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, solo se la domanda è presentata entro lo stesso termine (otto giorni). 

www.inps.it